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Dossier

Mutuo | Surrogazione | Art. 2 comma 3 D.L. 78/2009

Collegio di Milano, 13 aprile 2010, n.223

3 Agosto 2011

In materia di portabilità dei mutui, l’art. 2, comma 3, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. n. 150 del giorno 1.7.2009), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 (in G.U. n. 179 del 4.8.2009), in vigore dal 5 agosto 2009 (art. 2, comma 4) – il quale prevede che nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancaria, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima – deve ritenersi applicabile nelle sole ipotesi in cui vi sia stata una “richiesta di collaborazione interbancaria”, effettuata dalla banca cessionaria alla banca cedente, non essendo sufficiente, a tal fine, che vi sia stata un’eventuale richiesta di conteggio per anticipata estinzione del mutuo formulata direttamente dal cliente alla banca cedente, né tantomeno una richiesta di mutuo effettuata dal cliente alla banca cessionaria.


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