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Dossier

Utilizzo fraudolento | Carta di credito | Circostanze rilevanti

Collegio di Roma, 29 ottobre 2010, n.1202

15 Luglio 2011

 

Pur dovendosi censurare il mancato invio da parte dell’intermediario di appositi sms alert, maggiore rilievo causale sembra doversi annettere alla mancata osservanza del dovere di immediata denuncia posto a carico del cliente dall'art. 7 del D.Lgs. 11/2010, laddove il primo prelievo data al 28/04/09 e l’ultimo al 19/06/09, mentre la denuncia all’intermediario è stata effettuata solo in data in data 26/06/09, senza che il cliente abbia fornito prove, o almeno argomenti di prova, di propria incolpevolezza nel ritardo e con conseguente sua responsabilità in ordine ai prelievi antecedenti la denuncia stessa. La data delle denuncia (26/06/09) sembra infatti dimostrare che il cliente disponeva di possibilità di accesso telematico al conto, dato che, altrimenti, avrebbe avuto notizia dell’ultimo prelievo solo in epoca successiva al 30/06/09, con la ricezione del relativo estratto se mensile, o comunque con l’estratto al 30/06/09 se trimestrale.


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