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Dossier

Obblighi per la banca | Circostanze rilevanti | Sconto cambiario

Collegio di Napoli, 24 settembre 2010, n.976

6 Luglio 2011

 

In un’operazione di sconto cambiario ex art. 1859 comma 1 c.c. il debito del cliente-scontatario sorge solo quando la banca può retrocedere il credito (o il titolo di credito) ceduto, ovvero alla scadenza dello stesso, se non vi sono cause anticipate di scadenza. Perché la banca possa retrocedere ha l’onere di chiedere al debitore ceduto il pagamento nelle forme dovute e deve compiere (soltanto) tutto ciò che è utile e necessario per restituire al cliente impregiudicato il credito. Ne discende l’onere gravante sulla banca di non pregiudicare l’esercizio del diritto dello scontatario verso il debitore cambiario, e ciò implica il rinvio all’art. 66 l. camb. in ordine all’offerta in restituzione dei titoli ed all’adempimento delle formalità necessarie per l’esercizio delle azioni di regresso spettanti allo scontatario. Deve ritenersi rispettoso di tali principi il comportamento dell'intermediario il quale abbia fatto constatare il mancato pagamento della cambiale alla scadenza mediante protesto documentato con apposita certificazione, ottenendo e spedendo altresì al cliente, a mezzo posta raccomandata, copia conforme della cambiale protestata e rubata.c


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