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Dossier

Mutuo | Obblighi per la banca | Limiti | Mancata comunicazione | Cancellazione della ipoteca

Collegio di Roma, 31 maggio 2010, n.479

29 Giugno 2011

 

In caso di mancata comunicazione da parte della banca dell’avvenuta cancellazione della ipoteca, si evidenzia come la banca è tenuta a trasmettere alla conservatoria dei registri immobiliari entro il termine previsto la comunicazione di estinzione del debito, ma non è previsto in capo alla stessa alcun obbligo successivo di informare il cliente dell’avvenuta cancellazione della iscrizione ipotecaria. Un simile comportamento da parte della banca non appare pertanto censurabile.


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