WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 24/04

WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Dossier

Bancomat e carte di debito | Applicabilità ratione temporis | Art. 60 della Direttiva n. 2007/64/CE

Collegio di Roma, 02 luglio 2010, n.665

24 Giugno 2011

 

L’art. 60 della Direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, pubblicata nella GUCE del 5 dicembre 2007, il pagatore sopporta, fino alla concorrenza massima di € 150,00, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall’uso di uno strumento di pagamento smarrito o sottratto o di cui altri si è indebitamente appropriato; la franchigia di € 150,00 non si applica, con la conseguenza che le perdite rimangono a carico esclusivamente del pagatore, (soltanto) nel caso in cui questi abbia agito in modo fraudolento o con negligenza grave. Tale norma appare correttamente applicabile anche alle vicende sorte prima dell'attuazione della suddetta direttiva comunitaria nel nostro ordinamento interno. Infatti, non è irragionevole riconoscere che, anche prima della scadenza del termine per il loro recepimento, le disposizioni delle direttive comunitarie non siano prive di ogni rilievo negli ordinamenti nazionali.


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 24/04
Gli Atti dei Convegni ed Eventi organizzati da Diritto Bancario raccolti in una banca dati dedicata
Iscriviti alla nostra Newsletter