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Dossier

Interpretazione | Diligenza della banca | Ritardo | Clausola contrattuale | Bonifico bancario | Mandato irrevocabile

Collegio di Roma, 11 giugno 2010, n.513

22 Giugno 2011

 

Va riconosciuta la responsabilità dell’intermediario per l’illegittimo ritardo nell’erogazione dell’importo del mutuo in favore della venditrice di un immobile e beneficiaria di un mandato irrevocabile di bonifico bancario rilasciato dalla parte acquirente in virtù di un contratto di mutuo, laddove si ravvisi un notevole lasso di tempo intercorso tra la data di ricezione della relazione notarile (15.6.2009) e la data di corresponsione della somma (21.7.2009), ed il suddetto mandato preveda che “pagamento sarà effettuato solo dopo l’adempimento di tutte le condizioni previste dall’ art. 2 del contratto di mutuo ed in particolare dopo che sia stata prodotta la documentazione concernente il mutuo e sia stata dimostrata, decorsi dieci giorni dall’iscrizione dell’ipoteca a garanzia del finanziamento, la proprietà in grado della garanzia stessa, l’inesistenza di trascrizioni ostative e privilegi di qualsiasi natura e di ogni e qualsiasi onere reale e/o peso”. Tale norma, infatti, non può avere altro significato se non quello di statuire l’obbligo della banca di eseguire il versamento non appena abbia avuto la dimostrazione, mediante la consegna della relazione notarile finale, che l’ipoteca è stata iscritta, che sono decorsi 10 giorni dalla iscrizione della stessa e che non sussistono iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli.


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