WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Dossier

Danno | Centrale di Allarme Interbancaria | Illegittima segnalazione | Responsabilità da false o inesatte informazioni

Collegio di Milano, 10 novembre 2010, n.1258

13 Giugno 2011

Nell’alveo della cd. “responsabilità da false o inesatte informazioni” vengono ricomprese fattispecie eterogenee, il cui elemento caratterizzante è la liceità dell’attività informativa svolta dalla banca. Il disvalore della condotta, pertanto, non riguarda la diffusione della notizia in sé, ma l’erroneità del dato rilasciato. Con specifico riferimento all'erronea segnalazione in una centrale rischi, la banca – attestando la non affidabilità di un soggetto in realtà meritevole di tutela – ne compromette la reputazione di “buon pagatore”, precludendo o rendendo più oneroso l’accesso al credito. Il comportamento dell’intermediario, quindi, da un lato può configurare un illecito extracontrattuale per lesione di un diritto soggettivo perfetto – riconducibile alla categoria dei cd. diritti della personalità (d. all’immagine, alla riservatezza, alla reputazione, etc.) – e, dall’altro lato, in considerazione del rapporto contrattuale in essere può integrare la violazione degli obblighi di protezione discendenti dalla clausola di buona fede in executivis (tra i quali, è ricompreso quello relativo alla verifica della correttezza delle informazioni rese a terzi).


WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03
Gli Atti dei Convegni ed Eventi organizzati da Diritto Bancario raccolti in una banca dati dedicata
Iscriviti alla nostra Newsletter