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Approfondimenti

L’affidamento ordinario ed il portafoglio sbf

10 Gennaio 2012

Avv. Filippo Maria De Stefano Grigis

Di cosa si parla in questo articolo

1. Alcune nozioni elementari e le ricevute bancarie (ri.ba.)

Come autore di queste righe credo doverosa una premessa. Mi scuso per la loro semplicità; ai cultori della materia potranno far sorridere. Ma lo scopo è quello di offrire un principio di conoscenza in materia di economia degli intermediari finanziari a chi ne è totalmente a digiuno. Un principio visto da un osservatorio privilegiato quale è una banca. Perché – e questo non è mai detto abbastanza – lo stacco tra la nozione libresca e l’operatività dell’intermediario è sempre notevole.

– Partiamo da alcuni postulati del “buon bancario”, con i quali dovremo confrontarci nel corso della nostra esposizione. Il primo si potrebbe sintetizzare così: “nulla si crea e nulla si distrugge”. Spieghiamoci meglio. La banca non crea denaro, la banca crea valore. Valore per i propri soci come per i propri clienti. Questa creazione di valore è, ovviamente, remunerata per la banca sotto forma di interessi e commissioni. Per creare valore, la banca, con una mano, prende a prestito denaro (vale a dire che raccoglie denaro dalla propria clientela depositante), con l’altra, lo presta a chi ne ha bisogno, essenzialmente, famiglie ed imprese (vale a dire che impiega il denaro che ha raccolto). Il denaro che la banca prende a prestito costituisce un debito per la banca ed un credito per il cliente, mentre il denaro che la banca presta costituisce un debito per il cliente ed un credito per la banca. Debiti e crediti sono le particelle elementari di tutte le operazioni bancarie. Operazioni che, nelle scritture contabili della banca, si traducono in operazioni di addebito (e cioè in DARE) ed in operazioni di accredito (e cioè in AVERE).

– Alle operazioni di addebito e di accredito corrispondono delle date, e precisamente la data contabile, la data valuta e la data disponibile. La differenza tra operazioni di addebito e di accredito genera, a sua volta, un risultato che prende il nome di “saldo”. La Banca d’Italia ha chiarito tali nozioni, in termini molto semplici ed esaustivi, che vale la pena di riprendere integralmente:

Ad ogni accredito o addebito, la banca assegna tre tipologie di date (contabile, valuta e disponibile) la cui comprensione è significativa ai fini di un corretto e, al contempo, conveniente utilizzo del conto corrente. La data contabile rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione. La data valuta invece è la data da cui decorrono gli interessi sull’importo dell’operazione. La data disponibile indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Le tre fasi possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione. Le valute su versamenti e prelevamenti, come anche i termini di disponibilità degli importi accreditati, devono essere disciplinati nel contratto sottoscritto.

In caso di accredito di assegni bancari, lo slittamento della disponibilità è riconducibile al completamento dei tempi tecnici necessari alla banca per verificare la sussistenza di fondi presso il conto corrente della persona che ha emesso l’assegno stesso.

Per disposizione normativa, data contabile e data valuta devono coincidere con riferimento a versamenti di contante, assegno circolare emesso dalla stessa banca, assegno bancario tratto sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento

La differenza tra l’importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti effettuati fino ad una certa data, è espressa in modo sintetico dal saldo del conto corrente. A seconda del segno della differenza, il saldo è detto a credito (positiva), altrimenti a debito (negativa). Ogni nuova registrazione sul conto ne determina un aggiornamento.

Come per addebiti e accrediti, sussistono tre tipologie di saldo: contabile, liquido (valuta) e disponibile. Il significato non muta rispetto a quanto già detto nella sezione relativa alle date. La modifica riguarda solo il fatto che il saldo si riferisce a un complesso di operazioni registrate fino ad un certo momento e non, invece, a un singolo accredito o addebito.

I conti correnti hanno di solito un saldo creditore, ossia esprimono un credito per il cliente e di converso un debito per la banca. Le somme che permangono inutilizzate (giacenza) fruttano interessi, da calcolare sulla base di un tasso di interesse detto appunto creditore.

– Per quanto detto sopra, è chiaro che il cliente della banca non sempre effettua operazioni di accredito e di addebito con proprie risorse. Questo è vero, principalmente, per le imprese, che vantano crediti commerciali nei confronti dei loro clienti; crediti che, ovviamente, l’impresa deve incassare, e sullo smobilizzo dei quali – come vedremo – si costruirà l’affidamento bancario all’impresa. Per il momento, torna conto evidenziare che il sistema di incasso di questi crediti commerciali (detti anche, genericamente, “effetti”) è reso più rapido ed efficiente grazie alle c.d. “ricevute bancarie”, cui, nella prassi bancaria, corrisponde l’acronimo “ri.ba.”.

La ri.ba. è il documento che rappresenta il credito vantato dall’imprenditore nei confronti di un proprio cliente, con relativa scadenza di pagamento. La ri.ba. viene scambiata attraverso la rete interbancaria, e cioè quel circuito informatico che consente a tutte le banche di dialogare tra di loro. Succede così. Il cliente/imprenditore elabora su di un supporto informatico i dati dei crediti che vanta nei confronti dei propri clienti e che hanno determinate scadenze di pagamento, indicando anche i dati della banca con cui ciascuno di essi intrattiene rapporti (il cliente dell’imprenditore è – ricordiamocelo – il debitore dell’imprenditore); produce, quindi, questo supporto informatico alla propria banca. La banca dell’imprenditore (detta anche “banca assuntrice”, perché assume il mandato all’incasso del credito) invia, tramite la rete di dialogo interbancaria, le ricevute bancarie alle banche con le quali i clienti dell’imprenditore intrattengono rapporti (detta anche “banca domiciliataria”, perché è la banca presso la quale è domiciliato il pagamento del credito). La banca domiciliataria stampa e spedisce l’avviso di scadenza al domicilio del proprio cliente (sempre il debitore dell’imprenditore), che dovrà impartire alla stessa banca l’ordine di pagamento (e cioè di addebito della ri.ba) oppure l’ordine contrario (e cioè il rifiuto di addebito della ri.ba). A questo punto, la banca domiciliataria, sempre tramite la rete interbancaria, comunica l’esito della ri.ba. alla banca assuntrice. Nella sostanza, comunica l’esito soltanto nel caso di insoluto della ri.ba., e cioè quando deve riaddebitare la banca assuntrice, perché – non dimentichiamolo mai – questo dialogo interbancario è sempre un dialogo contabile. La banca assuntrice, a sua volta, addebiterà l’imprenditore, ed il cerchio si chiuderà con tale scrittura di addebito registrata sul c/c dell’imprenditore.

2. L’integrazione degli affidamenti ordinario e per portafoglio sbf (con accredito a valuta maturata)

– Chiariti i postulati del nostro argomentare, approfondiamo ora come si sviluppa il rapporto di affidamento tra l’imprenditore e la banca. Un rapporto biunivoco, certo, ma in una fase in cui è l’imprenditore che si rivolge alla banca (e non viceversa, come è nella fase di acquisizione del cliente), perché ha bisogno di liquidità. Non è un mistero, infatti, che anche il migliore imprenditore non possa lavorare soltanto con mezzi propri. In questo quadro l’imprenditore può ricorrere, principalmente, a due forme tecniche di affidamento a breve: l’affidamento sotto forma di apertura di credito ordinaria e l’affidamento per smobilizzo dei propri crediti commerciali.

La prima forma di affidamento presuppone che l’imprenditore sia in grado di ottemperare a quanto previsto dall’art. 1843, comma 1, cod. civ., che recita: “Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità”. In altre parole, l’imprenditore (ma lo stesso dicasi per la persona fisica) non può utilizzare appieno l’affidamento concessogli e poi non effettuare alcun versamento per un tempo indefinito, oppure effettuare modesti versamenti a corrispondente ripristino della disponibilità, ma deve disporre di flussi di cassa tali da garantirgli un’adeguata movimentazione dell’affidamento (l’adeguatezza di tale movimentazione sarà valutata dalla banca secondo parametri predeterminati). Il conto corrente affidato dovrà così presentare non soltanto scritture in DARE, per addebiti disposti dal correntista sino a concorrenza dell’affidamento concessogli, ma anche scritture in AVERE, vuoi per versamenti, vuoi per disposizioni di bonifico provenienti da terzi a favore dell’impresa.

La seconda forma di affidamento è, nella maggior parte dei casi, integrata con la prima. E’ denominata, tra l’altro, come “forma di credito autoliquidantesi”, in quanto l’imprenditore, in linea di principio, non dovrebbe alimentare il conto corrente ordinario per “chiudere” gli utilizzi, bastando l’incasso dei crediti commerciali da parte della banca. Ma andiamo per gradi.

L’imprenditore, da un lato, deve poter contare su di una certa elasticità di cassa, pronta all’uso (l’apertura di credito ordinaria); dall’altro, deve poter incrementare questa elasticità di cassa grazie allo smobilizzo dei propri crediti commerciali. Più rapido ed efficiente sarà questo smobilizzo, meglio l’imprenditore potrà assicurare continuità all’esercizio dell’attività d’impresa e, quindi, adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (con fornitori e creditori istituzionali).

– In questo specifico punto del meccanismo finanziario dell’impresa s’inserisce la banca. L’imprenditore – che può già godere di un’apertura di credito ordinaria – chiede alla banca un affidamento per smobilizzo di crediti commerciali. La banca accorda questa linea di credito nei limiti di un determinato importo. La circostanza, però, che la banca abbia concesso questo affidamento non significa che l’imprenditore possa utilizzarlo immediatamente; ciò a differenza di quanto accade per l’apertura di credito ordinaria, che, una volta concessa, è utilizzabile per l’intero (sottolineo l’uso dei verbi “accordare” ed “utilizzare”, che corrispondono a due precisi parametri, “l’accordato” [dalla banca] e “l’utilizzato” [dal cliente]). L’imprenditore, infatti, per poter utilizzare l’affidamento, deve presentare alla banca un portafoglio di crediti commerciali; presentando questo portafoglio, l’imprenditore conferisce alla banca un mandato per l’incasso di tali crediti. La banca valuta discrezionalmente il portafoglio presentato; consente, quindi, all’imprenditore di utilizzare l’affidamento sino a concorrenza dell’ammontare dei crediti presentati ed accettati.

Questa linea di credito è, poi, destinata a funzionare come una sorta di fisarmonica, in quanto: a) si espande (da un punto zero) sino all’ammontare del portafoglio presentato ed accettato; b) si riduce progressivamente (fino al punto zero), mano a mano che questo portafoglio giunge a maturazione (e cioè scade); c)si espande nuovamente, quando l’imprenditore presenta nuovo portafoglio, in sostituzione di quello scaduto.

A scadenza, peraltro, i crediti commerciali possono non risultare pagati. In effetti, l’esito può essere positivo (perché il debitore dell’imprenditore ha accettato l’addebito della ri.ba.) oppure negativo (perché il debitore dell’imprenditore ha rifiutato l’addebito della ri.ba., vuoi per contestazioni sulla merce o per semplice insolvenza). In questo senso, si dice che il portafoglio è presentato ed accettato al “salvo buon fine” del medesimo (c.d. portafoglio sbf).

– Traduciamo ora questo meccanismo in un esempio pratico, con una duplice avvertenza: che i rapporti bancari consistono sempre, come detto, in rapporti di debito/credito, in operazioni di addebito ed in corrispondenti operazioni di accredito; che le forme tecniche di messa a disposizione del portafoglio sono molto variabili da banca a banca, ma quella che analizzeremo è senz’altro, sotto il profilo strettamente contabile, la più intuitiva, perché fondata sul principio che l’utilizzo costituisce un debito per l’imprenditore, e che a questo debito corrisponde una scrittura di addebito sul conto corrente ordinario.

Immaginiamo che la società Alfa sia titolare del rapporto di conto corrente numero “123”, che già goda di un’apertura di credito ordinaria di € 1.000,00=, e che tale affidamento sia pienamente utilizzato. Ciò significa che sul conto corrente ordinario compaiono una o più scritture di addebito per complessivi € 1.000,00=. La società Alfa deve, però, anche smobilizzare il proprio portafoglio di crediti commerciali. A tal fine, chiede alla banca un ulteriore affidamento per l’importo di € 2.000,00=. La banca accorda questa linea di credito. La società Alfa, però, non può utilizzare, immediatamente e complessivamente, l’importo di € 3.000,00= (e cioè € 1.000,00= per l’apertura di credito ordinaria+€ 2.000,00= per la linea di smobilizzo crediti). La società Alfa, infatti, deve presentare alla banca crediti commerciali per l’incasso di importo pari od inferiore ad € 2.000,00=, e la banca accettare tale presentazione.

Proseguendo nell’esempio, supponiamo che la società Alfa disponga di un portafoglio crediti di € 1.500,00=. Presenta questo portafoglio alla banca, che lo accetta. Contabilmente, la banca pone in evidenza la presentazione di portafoglio sbf su di un conto transitorio infruttifero (c.d. “sottoconto”), riportando la data di maturazione di ciascuna ri.ba. o gruppo di ri.ba., vale a dire la data di scadenza della ri.ba. aumentata dei giorni di valuta convenuti, c.d. “giorni banca”, di norma 15 (quindici) giorni dalla predetta scadenza (questi giorni, differendo la chiusura dell’operazione, consentono alla banca di far maturare ulteriori interessi a proprio favore). Contestualmente alla presentazione, la banca addebita alla società Alfa le competenze dovute sul conto corrente ordinario, con valuta lo stesso giorno della presentazione.

Nei limiti del portafoglio presentato ed accettato, la società Alfa può compiere ulteriori utilizzi. Questi utilizzi si traducono in altrettante scritture di addebito sul conto corrente ordinario; così che il conto corrente (che già presentava un saldo contabile negativo di € 1.000,00=) presenterà un saldo contabile negativo crescente, sino a raggiungere un totale di € 2.500,00= (volendo tralasciare l’addebito di competenze, spese, commissioni ed interessi passivi). Su questi ulteriori utilizzi, la banca applicherà il tasso d’interesse convenuto (che è certo più favorevole di uno scoperto di conto corrente non affidato).

– L’operazione, però, deve ancora essere chiusa. Perché gli utilizzi hanno prodotto delle scritture di addebito sul conto corrente ordinario, il conto corrente presenta un saldo contabile negativo di € 2.500,00=, e sugli addebiti maturano interessi passivi; e perché i crediti presentati non sono – come detto – crediti della banca, ma crediti per i quali la banca ha ricevuto mandato all’incasso per conto della società Alfa.

L’affidamento si chiude nel momento in cui gli effetti giungono a “maturazione” (vale a dire che la ri.ba. o gruppo di ri.ba. giunge a scadenza, aumentata del numero di “giorni di valuta” previsti). In virtù della maturazione del portafoglio, da un lato, il sottoconto transitorio si scarica del portafoglio ormai scaduto, dall’altro lato (e specularmente), si produce una scrittura di accredito sul conto corrente ordinario, che si chiama “maturazione valuta sbf”. Tale scrittura di accredito di € 1.500,00= chiude, nella sostanza, le scritture di addebito per utilizzi di € 1.500,00=. Il risultato sarà un saldo contabile negativo di € 1.000,00= corrispondente all’utilizzo dell’apertura di credito ordinaria.

La società Alfa ha così pagato il proprio debito per smobilizzo crediti. La maturazione del portafoglio consente, però, alla società Alfa di ottenere anche un ulteriore risultato, e cioè quello di ripristinare appieno la disponibilità della linea di portafoglio sbf. La società Alfa può così presentare nuovo portafoglio (e cioè nuovi crediti commerciali da incassare) sino a concorrenza di € 2.000,00=. Questo esito ripristinatorio della maturazione del portafoglio e della scrittura di accredito sul conto corrente ordinario è la conseguenza logica e contabile del percorso fin qui compiuto. Eppure è uno dei temi più dibattuti dalla giurisprudenza in sede fallimentare in punto della revocabilità di questi accrediti, ritenendo che non abbiano funzione ripristinatoria della disponibilità della linea di credito, bensì solutoria dell’esposizione generata dall’utilizzo. Una tesi che non regge ad una conoscenza integrata delle dinamiche contabili e dei principi giuridici; comunque, considerata la vastità del tema, non può essere oggetto di queste righe.

– Capitolo a parte sono, infine, gli insoluti di portafoglio sbf. Può, infatti, accadere che dalla banca domiciliataria della ri.ba. pervenga un insoluto (perché il cliente dell’imprenditore non ha pagato alla scadenza). Tale importo sarà addebitato sul conto corrente ordinario, con valuta coincidente con la scadenza dell’effetto. Sul c/c ordinario si produrrà così una scrittura di addebito, che andrà ad aumentare il saldo contabile negativo e sulla quale matureranno interessi al tasso di mora/sconfino e non più al tasso agevolato per l’affidamento. L’imprenditore dovrà estinguere questa esposizione con proprie risorse, salvo agire giudizialmente nei confronti del proprio cliente per recuperare il proprio credito.

In taluni frangenti, specie per le posizioni più precarie, la banca può chiedere all’imprenditore che il semplice mandato all’incasso sia sostituito dalla cessione del credito pro solvendo, in modo tale che la banca acquisti la titolarità del credito e non sia soltanto mandataria per l’incasso del medesimo; con il vantaggio di poter agire direttamente nei confronti del debitore, con maggiore risolutezza ed autorevolezza rispetto all’impresa affidata.

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