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Dossier

Per applicare la CIV, la banca deve comunque provare l’espletamento, volta per volta, di un’effettiva istruttoria, senza potersi proteggere con clausole «particolari»

A proposito di ABF Roma, n. 3260/2014

3 Settembre 2014

Aldo Angelo Dolmetta

Nella specie, un’apposita clausola contrattuale prevedeva che la banca avrebbe fatto l’istruttoria veloce – e avrebbe quindi applicato la relativa commissione – per il verificarsi «di ogni addebito sul conto corrente che, in sede di registrazione contabile, genera una situazione di mancata disponibilità di fondi nel conto stesso» (per ogni addebito di sconfino, dunque). Nei fatti la CIV era stata applicata per venti volte nell’arco di tre trimestri (per la verità, dal contesto si comprende che i casi di sconfinamento erano di più, e non di poco, ma che la banca aveva autonomamente provveduto ad «abbattere» le stesse perché altrimenti il rapporto sarebbe diventato usurario).

Nell’accogliere il ricorso del cliente, che chiedeva la restituzione delle somme addebitategli a titolo di CIV, la decisione rileva prima di tutto come «non possa che gravare sulla banca l’onere di dimostrare … di avere compiuto l’istruttoria veloce, per ogni singola applicazione della relativa commissione. Dimostrazione che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo fornita». E ciò in effetti segue – al di là di ogni disquisizione relativa alla ripartizione dell’onere della prova in relazione alle allegazioni svolte dalle parti – alla constatazione che, in ogni caso, si tratterebbe per il cliente di prova (negativa epure) inaccessibile.

Ancor più importante, a conti fatti, appare il rilievo che la decisione rivolge alla clausola su indicata; e che si sostanzia nell’osservare che una clausola di tale tenore non può non ingenerare «il sospetto che, in realtà, e contro lo spirito e la lettere della legge, la banca … non abbia mai effettuato l’istruttoria veloce, ed abbia invece nei fatti considerato la CIV una sorta di equipollente di altre commissioni … invalse nella prassi bancaria in epoca antecedente all’introduzione dell’art. 117 bis T.U.B.». Come si vede, la valutazione dell’Arbitro è quella di considerare la clausola o nulla o, in ogni caso, del tutto inutile (a sostenere la pretesa pecuniaria della banca). In effetti, la clausola appare diretta a esonerare la banca dell’onere della prova di supportare la propria richiesta di somme al cliente.

Di questa rilevante decisione vi è ancora da segnalare un passaggio ulteriore che il Collegio svolge solo ad adiuvandum. Secondo la motivazione, la disciplina dell’art. 117 bis «sembra marcatamente indirizzata (anche ai fini di trasparenza) ad indurre le banche … a in ogni caso calibrare l’entità degli affidamenti sulle effettive esigenze del cliente, e non invece a mantenere in essere perduranti e sistematiche situazioni di scoperto … poi avvalendosi surrettiziamente di strumenti (quali la CIV), per incrementare il costo effettivo del credito».


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