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Giurisprudenza

Buoni fruttiferi postali cointestati con clausola PFR: in caso di decesso di un cointestatario, ciascun cointestatario superstite ha diritto di riscuoterli

Collegio di coordinamento ABF, 10 ottobre 2019, n. 22747

21 Gennaio 2020

Paola Dassisti

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di buoni fruttiferi postali cointestati il Collegio di Coordinamento dell’ABF è chiamato a stabilire se la disciplina espressamente prevista per il rimborso dei libretti postali in caso di decesso di un cointestatario con clausola con pari facoltà di rimborso “PFR” (comportante la necessità di una quietanza di tutti gli aventi diritto, dunque anche degli eredi del defunto) sia applicabile anche al caso di rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali (acronimo BFP), in virtù del rinvio previsto dall’ art. 203 del d.p.r. 256/1989; ovvero se il rimborso dei BFP, anche nel caso di decesso di un cointestatario con clausola “PFR”, debba sottostare alla disciplina per essi prevista in via generale dall’art. 178 d.p.r. 156/1973 che prevede il rimborso a vista del titolo, e il pagamento degli interessi.

Disciplina applicabile ai Buoni Fruttiferi Postali in caso di decesso di un cointestatario

Il Collegio esclude innanzitutto la applicabilità dell’art. 203 del d.p.r. 256/89, in quanto le norme del titolo VI del d.p.r. 256/89, cui il citato articolo rinvia in caso di lacune nella disciplina dei BPF, non contiene alcun riferimento in merito alla sorte della clausola con pari facoltà di rimborso nell’ipotesi del decesso di uno dei cointestatari.

In merito all’applicabilità al caso di specie dell’art. 187 d.p.r. 156/1973, comma 1, relativo ai libretti di risparmio postale, il quale prevede che “il rimborso a saldo del credito del libretto cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”, il Collegio di coordinamento sottolinea che già diverse decisioni dell’ABF hanno in precedenza negato l’applicabilità dell’art. 187 ai BFP intestati con clausola di pari facoltà di rimborso; in quanto, essendo lo stesso limitativo di diritti è, come tale, da interpretare in modo tassativo applicandolo alla sola fattispecie negoziale (i libretti postali cointestati) per la quale è stato formulato.

Intestazione congiunta dei Buoni Fruttiferi Postali in favore dei figli

Viene inoltre in rilievo la questione se l’intestazione congiunta si sostanzi in una donazione indiretta a favore di un figlio, nel caso in cui i buoni siano stati acquistati solo con denaro dei genitori.

In proposito già la Cass. n. 10991 del 2013 aveva evidenziato che l’intestazione congiunta di buoni fruttiferi operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare, ove sia accertata l’esistenza dell’”animus donandi”, una donazione indiretta. A tal fine è però necessario accertare la sussistenza di due elementi:

  • l’acquisto dei BPF esclusivamente da parte dei genitori;
  • l’animus donandi a favore del figlio.

In ultima analisi, la ragione determinante per cui deve essere esclusa l’applicabilità della disciplina relativa ai libretti di risparmio ai Buoni Fruttiferi postali, risiede nella diversa natura giuridica dei buoni fruttiferi postali rispetto ai libretti di risparmio postale. I secondi sono anche titoli di credito, cioè incorporano un diritto di credito che può essere esercitato dal possessore del documento, mentre i primi sono meri titoli di legittimazione ed hanno, quindi, la sola funzione di identificare l’avente diritto alla prestazione (Cass. Sez. Un. 11 febbraio 2019, n. 3963).

Considerando, inoltre, il disposto di cui all’art. 2002 c.c., ne consegue l’inapplicabilità ai BFP della normativa di rinvio dell’art. 187 d.p.r. 156/1973, comma 1, mentre resta applicabile l’art. 178 d.p.r. n. 156 del 1973, a mente del quale, i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.

Se, infatti, i titoli di legittimazione hanno la mera funzione di identificare l’avente diritto ad una prestazione, ammettere che il debitore possa legittimamente rifiutare la prestazione, sia pure per tutelare le ragioni di terzi, significherebbe vanificare la funzione che l’ordinamento ha ad essi assegnato.

Il principio di diritto

Il Collegio di Coordinamento afferma, quindi, il seguente principio di diritto:

“Nell’ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari”.

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