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Usura: nuova rilevazione sulla maggiorazione media dei tassi di mora rispetto ai corrispettivi

15 Gennaio 2018
Di cosa si parla in questo articolo
Di questi temi parleremo nel corso del Convegno del prossimo 25 gennaio sull’usura bancaria. Per maggiori info v. la pagina dedicata all’evento indicata tra i contenuti correlati.

L’ultimo decreto ministeriale 21 dicembre 2017 di definizione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) da applicare al primo trimestre 2018 (cfr. contenuti correlati) presenta anche i valori della maggiorazione media dei tassi di mora contrattuali rispetto ai tassi di interesse corrispettivi, ricavati da una nuova rilevazione statistica campionaria condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia d’intesa con il Ministero.

Al comma 5 dell’art. 3, infatti, si legge che “Secondo l’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti”.

In calce a pagina 7, inoltre, che “I dati di cui al comma 5, dell’art. 3 – forniti a fini conoscitivi – si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017. La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l’eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo”.

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