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Attualità

Le principali novità introdotte dalla consultazione Banca d’Italia in tema di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche

1 Dicembre 2015

Roberto Culicchi, Head of Equity Capital Markets, Hogan Lovells Studio Legale

Di cosa si parla in questo articolo

In data 19 novembre 2015 la Banca d’Italia ha aperto la fase di consultazione avente ad oggetto la revisione della disciplina secondaria della raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche (cfr. contenuti correlati).

Gli interventi proposti ed oggetto di pubblica consultazione mirano ad un rafforzamento dei presidi ‐ normativi, patrimoniali e di trasparenza ‐ a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche, oltre che all’allineamento delle disposizioni alle modifiche legislative nel frattempo sopravvenute.

Oggetto di modifica sono principalmente le disposizioni relative alla nozione di raccolta a vista, ai limiti all’emissione attraverso strumenti finanziari di raccolta, alla raccolta del risparmio presso soci da parte delle società cooperative e al fenomeno del cosiddetto social lending.

Divieto di raccolta a vista

Le norme poste in consultazione sul tema mirano a chiarire ulteriormente il concetto di “raccolta a vista”, anche per ovviare ad incertezze insorte nella prassi ma soprattutto per scongiurare un’interpretazione del termine che legittimi il diffondersi di pratiche elusive, tendenti ad escludere dalla definizione del legislatore forme di raccolta che, formalmente rispettose dell’obbligo di preavviso, in concreto configurino comunque tipologie di raccolta a rimborso immediato.

In tal senso, la nuova definizione proposta mira ad integrare l’originaria definizione di “raccolta a vista” quale raccolta rimborsabile su richiesta del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con preavviso inferiore a 24 ore, precisando che, nel caso in cui per il rimborso sia previsto un preavviso pari o superiore a 24 ore, la raccolta è comunque a vista se il prenditore dei fondi si riserva la facoltà di rimborsare il depositante immediatamente all’atto della richiesta o comunque prima di 24 ore dal preavviso.

Raccolta mediante emissione di strumenti finanziari

Le proposte di modifica contenute nel documento di consultazione mirano ad adeguare la disciplina secondaria alle modifiche apportate alla disciplina dell’emissione di obbligazioni societarie contenuta nel codice civile e alla disciplina delle cambiali finanziarie contenuta nella legge n. 43/1994.

Le modifiche che riguardano sostanzialmente i nuovi limiti all’emissione di obbligazioni e più in generale degli strumenti finanziari di raccolta e che riguardano anche le caratteristiche di durata e taglio di tali strumenti, sono il frutto delle novità normative introdotte dal decreto legge n. 83/2012 (Decreto Sviluppo) e successive modifiche in tema di minibond.

Viene inoltre rivista la disciplina delle cambiali finanziarie per tener conto delle modifiche introdotte sempre dal Decreto Sviluppo. Viene in particolare previsto che le cambiali finanziarie abbiano una durata compresa tra 1 e 36 mesi, e si prevede la possibilità che tali strumenti siano emessi in forma dematerializzata.

Raccolta del risparmio presso soci da parte delle società cooperative

Il documento di consultazione interviene anche sul tema della raccolta del risparmio presso i soci effettuata da società cooperative, con l’intento di conciliare le peculiarità che contraddistinguono le società di questo tipo che attengono alla numerosità della base sociale delle cooperative di maggiori dimensioni all’opportunità di non privare la capacità delle cooperative di finanziarsi attraverso il ricorso ai prestiti dei soci.

A tal fine, nell’ottica di rafforzare la protezione dei risparmiatori-soci, si prevede che la garanzia che consente di superare il limite quantitativo di tre volte il patrimonio della società (rilasciata da soggetto vigilato o da uno schema di garanzia) deve possedere caratteristiche che ne assicurino l’efficacia, la completezza della copertura, la tempestiva attivazione qualora ciò si renda necessario.

Viene inoltre prevista una nuova disciplina in materia di schemi di garanzia dei prestiti sociali con il preciso intento di aumentare la credibilità e conseguente diffusione di questa forma di protezione.

Social Lending

Il documento di consultazione di Banca d’Italia cerca di fissare il quadro legislativo d’insieme del social lending, con l’intento di fornire dei criteri guida agli operatori del comparto nell’individuazione dei vincoli all’operatività e prevenire, in linea con gli orientamenti internazionali, lo sviluppo di pratiche non consentite di shadow banking.

In particolare, il documento di consultazione procede ad una elencazione non esaustiva delle diverse riserve di attività che vengono in rilievo (raccolta del risparmio tra il pubblico, attività bancaria, erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, mediazione creditizia e prestazione di servizi di pagamento) e dei casi in cui la raccolta di fondi non è vietata perché inquadrabile come prestazione di servizi di pagamento o emissione di moneta elettronica da parte di soggetti abilitati o perché frutto di trattative personalizzate.

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