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Classificazione delle imprese facenti parte di gruppi industriali: le nuove indicazioni INPS

9 Febbraio 2021
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Con Circolare n. 19 del 9 febbraio 2021, l’INPS ha fornito nuove indicazioni amministrative riguardo all’attestazione dei requisiti richiesti in materia di classificazione delle imprese facenti parte di Gruppi industriali.

In particolare, le nuove indicazioni riguardano il requisito dell’attività svolta in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo così come previsto nella circolare INPS n. 321/1994 dove è stato evidenziato che “in ogni caso, l’attività svolta in via esclusiva nei confronti ed in favore delle altre imprese del gruppo che caratterizza l’interconnessione funzionale tra le attività stesse, deve risultare dagli statuti delle aziende facenti parte del gruppo industriale medesimo”.

Sul punto l’INPS evidenzia come ai fini dell’attribuzione di un inquadramento unico nel settore Industria alle imprese facenti parte di un Gruppo industriale è sufficiente una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal legale rappresentante dell’azienda interessata, in occasione dell’inquadramento, che attesti l’esistenza del requisito dell’esclusività dell’attività svolta nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo.

Pertanto, deve considerarsi superata la previsione relativa all’obbligatoria indicazione del suddetto requisito negli statuti delle aziende facenti parte del Gruppo industriale.

Si ricorda che i criteri sopra richiamati non si applicano ai gruppi di imprese derivanti da aggregazione avvenuta sulla base dell’acquisto di pacchetti azionari; in tale ipotesi le società capogruppo e le impese aggregate devono essere inquadrate in base all’attività concretamente espletata.

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