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Attualità

PSD2: obblighi di notifica a carico dei soggetti che emettono strumenti di pagamento utilizzabili in modo limitato e degli operatori di reti o di servizi di comunicazione elettronica

13 Febbraio 2018

Avv. Antonio Di Giorgio, Partner, AC Group – Annunziata & Conso

Di cosa si parla in questo articolo

1. Premessa

In data 8 febbraio, la Banca d’Italia ha dato avvio a due consultazioni pubbliche che si inseriscono nel nuovo quadro normativo europeo in materia di pagamenti, definito dalla Direttiva 2015/2366/UE (PSD2), recepita in Italia con il decreto legislativo n. 218/2017, che ha modificato tra l’altro il decreto legislativo n. 11/2010 (di seguito il “Decreto”).

Nel presente scritto si affrontano i principali adempimenti per gli operatori destinatari della consultazione relativa agli obblighi di notifica per coloro che emettono strumenti di pagamento utilizzabili in modo limitato (cfr. art. 2 comma 2 lettera “m”, punti 1 e 2 del Decreto) e degli operatori di reti o di servizi di comunicazione elettronica (cfr. art. 2 comma 2 lettera “n”, del Decreto) (cfr. contenuti correlati).

Ai sensi della PSD1[1], gli operatori che intendevano beneficiare di una delle menzionate esenzioni non erano tenuti a consultare l’Autorità; la PSD2, invece, introduce l’obbligo di notifica alla Banca d’Italia per i prestatori di servizi che emettono strumenti a spendibilità limitata e per gli operatori di reti o di servizi di comunicazione elettronica. In tale contesto, il documento in consultazione in commento “definisce modalità e termini per l’invio delle informazioni” alla Banca d’Italia (dando attuazione all’art. 2, c. 4-bis del Decreto[2]), che deve a sua volta valutare se siano o meno soddisfatti i requisiti di esenzione prescritti[3].

2. Obblighi per gli operatori

I prestatori di servizi destinatari della consultazione sono:

  1. i soggetti che prestano servizi basati su strumenti a spendibilità limitata, di cui all’art. 2, c. 2, lett. “m”, del Decreto – fatta eccezione per coloro che operano con strumenti regolamentati da un’autorità pubblica nazionale o regionale[4] – a condizione che il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite con detti strumenti nell’anno solare precedente la data della segnalazione siasuperiore all’importo di 1 milione di Euro;
  2. i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che operano nelle fattispecie individuate dall’art. 2, c. 2, lett “n”, del Decreto.

Quanto agli obblighi per gli operatori, il documento in consultazione prescrive agli stessi di provvedere ad una notifica alla Banca d’Italia:

  1. una tantum, con la precisazione di tutte le informazioni funzionali a valutare l’attività svolta dall’operatore e ad alimentare una specifica sezione dell’albo degli istituti di pagamento[5];
  2. in caso di aggiornamento o variazione delle informazioni comunicate nella precedente comunicazione;
  3. con cadenza annuale, con informazioni di carattere quantitativo[6].

La notifica di cui al punto 1), quella una tantum, si riferisce all’operatività posta in essere nel corso dell’anno solare (1 gennaio/31 dicembre) precedente a quello in cui si effettua la notifica stessa ed è da effettuarsi entro tre mesi dalla scadenza di tale periodo (i.e. entro il 31 marzo). Per adeguarsi agli obblighi di reporting – dal momento che i soggetti sono tenuti a notificare il numero complessivo degli strumenti di pagamento emessi o il numero di utenti o ancora il volume delle operazioni di pagamento nel corso di ciascun anno solare – è necessario che i prestatori di servizi tengano traccia delle operazioni di pagamento effettuate nel corso dell’anno.

L’obbligo di notifica, relativo ai cambiamenti delle informazioni rese in sede di prima comunicazione, invece, va comunicato tempestivamente (“senza indugio”) all’Autorità.

La tempistica dell’invio entro il 31 marzo è anche prevista per le notifiche di cui al punto 3), quelle dalla cadenza annuale e dal contenuto di carattere quantitativo.

Tutte le informazioni che precedono, da trasmettere all’Autorità, devono essere certificate da un revisore indipendente, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 39/2010.

Il documento in consultazione prevede, inoltre, una disciplina transitoria applicabile ai soggetti destinatari del provvedimento, che già prestano i servizi alla data di applicazione della PSD2 (i.e. 13 gennaio 2018). In particolare, i prestatori di servizi di cui alla lett. a) e b) del presente paragrafo, entro il 31 marzo 2019, devono comunicare alla Banca d’Italia le informazioni con riferimento al periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018[7].

3. Brevi considerazioni

L’obbligo di notifica imposto dal recepimento in Italia dell’art. 37 della PSD2 e attuato con il documento in consultazione in commento ha un impatto per i prestatori di servizi basati su strumenti a spendibilità limitata e i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, che dovranno domandarsi se rientrano nel campo di applicazione della normativa e, di conseguenza, adottare tutte le misure necessarie per adeguarsi agli obblighi di reporting.

Dal Considerando n. 19 della PSD2 emerge che la ratio legis dell’introduzione dell’obbligo di notifica è quella di ridurre la disomogeneità nell’applicazione dell’esenzioni della direttiva tra gli Stati membri; come anticipato, infatti, con la PSD1, i prestatori di servizi potenzialmente beneficiari di un’esenzione non erano tenuti a consultare le Autorità degli Stati membri.

I risvolti pratici dell’attuazione dell’art. 37, PSD2, sono comunque evidenti; infatti, da un lato, l’introduzione dell’obbligo di notifica permette all’Autorità competente di valutare se siano soddisfatti i requisiti delle pertinenti disposizioni, al fine di garantire un’interpretazione uniforme delle norme in tutto il mercato interno; dall’altro, la pubblicazione delle note pervenute all’Autorità nei registri consente: (i) agli operatori di avere un bagaglio informativo utile per valutare se il modello di business adottato rientri o meno in un’attività riservata e (ii) ai consumatori di rivolgersi ai soggetti in possesso degli idonei requisiti di abilitazione.

Un’ulteriore opportunità per gli operatori, cui si accompagnerebbe peraltro una maggiore tutela per il consumatore, si avrebbe con l’estensione dell’obbligo di notifica per tutte le ipotesi di esenzione contemplate dall’art. 2, c. 2, D.lgs. 11/2010; si rinvia, pertanto, la valutazione sull’estensione applicativa della disciplina in commento nelle opportune sedi di confronto e aggiornamento su una possibile evoluzione della normativa PSD2.


[1] La direttiva 2007/64/CE abrogata con l’entrata in vigore della PSD2.

[2] L’art. 2, c. 4-bis del Decreto, dispone: “la Banca d'Italia definisce modalità e termini per l'invio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono tenuti a notificare in conformità all'articolo 37, della direttiva (UE) 2015/2366”.

[3] Cfr. art. 37, c. 1, PSD2: “gli Stati membri vietano alle persone fisiche o giuridiche che non siano prestatori di servizi di pagamento, né siano espressamente escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva, di prestare servizi di pagamento”.

[4] Tale operatività è limitata a specifici scopi sociali o fiscali, per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente e che hanno validità solamente in un unico Stato membro.

[5] Per il dettaglio delle informazioni si veda il par. 2.1, per i soggetti che emettono strumenti a spendibilità limitata,o il par. 3.1, per i fornitori di rete o servizi di comunicazione elettronica, del documento in consultazione. La Banca d'Italia è inoltre tenuta a notificare all’Autorità Bancaria Europea (ABE) i nominativi dei soggetti iscritti nell’albo nonché una descrizione dell’attività da essi svolta; queste informazioni saranno rese pubbliche mediante iscrizione in un registro centrale europeo gestito dall’ABE stessa (cfr. art. 2, c. 4-ter, Decreto).

[6] Per il dettaglio cfr. la lett. f, par. 2.2, per i soggetti che emettono strumenti a spendibilità limitata,o la lett. g, par. 3.2, per i fornitori di rete o servizi di comunicazione elettronica, del documento in consultazione.

[7] Il documento in consultazione non prevede l’indicazione del periodo di riferimento per i fornitori di rete o servizi di comunicazione, ma si ritiene in via interpretativa di estenderlo anche a tali soggetti.

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