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Negoziazione di fondi aperti diversi da ETF nei mercati di Borsa: conferma d’esecuzione ordini ex art. 53 Regolamento Intermediari

24 Marzo 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata dalla Consob la Comunicazione n. 0021231 del 19 marzo 2014 in materia di obbligo di conferma ai clienti ex art. 53, Regolamento Intermediari, dell’esecuzione degli ordini da parte degli intermediari negoziatori di quote/azioni di OICR aperti diversi dagli ETF nel mercato regolamentato di Borsa Italiana.

Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), Regolamento Intermediari, l’intermediario deve inviare al cliente retail una conferma di eseguito quanto prima ed al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione ovvero, qualora l’impresa di investimento riceva la conferma da parte di un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di quest’ultima conferma. La conferma inviata al cliente deve contenere tutti gli elementi informativi dettagliati dal comma 6 del medesimo art. 53, fra cui rientrano il prezzo unitario ed il corrispettivo totale.

Il quesito, presentato da Borsa Italiana s.p.a., risulta motivato in ragione delle specificità operative della negoziazione dei fondi aperti sul mercato regolamentato, ove gli ordini vengono eseguiti al NAV del giorno di negoziazione, che è conoscibile solo il giorno successivo; di conseguenza, gli intermediari negoziatori aderenti sono nelle condizioni di realmente poter adempiere agli obblighi di informativa in questione solo a seguito del ricevimento, mediante diffusione del listino ufficiale da parte di Borsa Italiana, di tutti gli elementi della transazione.

La Comunicazione, dunque, chiarisce che nel caso di negoziazione di fondi aperti diversi dagli ETF nel mercato di Borsa (operatività su un mercato regolamentato in cui il prezzo non si forma sul mercato stesso ma viene comunicato dall’emittente il giorno successivo all’esecuzione degli ordini) gli obblighi di informativa per gli intermediari negoziatori ex art. 53, comma 2, lett. b), Regolamento Intermediari, sono da intendersi adempiuti mediante l’invio al cliente retail dell’“avviso” di conferma dell’ordine, completo di tutti i pertinenti elementi informativi, fra cui prezzo unitario e corrispettivo totale, il primo giorno lavorativo successivo alla diffusione del prezzo di valorizzazione nell’ambito del listino ufficiale del mercato.

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