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MiFID II – MiFIR: approvato dal Governo il decreto di attuazione ed adeguamento

31 Luglio 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dei ministri di venerdì 28 luglio 2017 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID II) e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sulla stessa materia (cosiddetto MiFIR).

Come si legge nel comunicato stampa del Governo, di seguito espressamente riportato, le disposizioni del decreto legislativo, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione per gli investitori, regolano i potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore. Le imprese di investimento dovranno attenersi a regole più stringenti al fine di garantire i clienti circa il fatto che i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle loro esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono siano adeguatamente protetti.

Si prevede poi che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’Autorità bancaria europea (EBA), per i depositi strutturati, e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d’Italia) abbiano la facoltà di vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari; in particolare, tali autorità potranno valutare il merito dei prodotti offerti e potranno vietare su base temporanea la loro commercializzazione e lo svolgimento di qualunque altra attività qualora ritengano che essi possano compromettere la stabilità e l’integrità dei mercati, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e gli interessi degli investitori.

Si ampliano poi gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d’investimento ricevuto. Inoltre, le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall’investimento.

Nuove norme sono previste anche in tema di consulenza finanziaria, con l’introduzione della consulenza “indipendente” e con alcune specifiche previsioni che devono essere osservate dalle imprese di investimento.

Il recepimento della direttiva MiFID II ha, infine, costituito l’occasione per definire una disciplina unitaria nell’ambito del sistema finanziario riguardo all’istituto della segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing).

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