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Nuova definizione di default: Banca d’Italia sulle segnalazioni in Centrale dei rischi

29 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Comunicazione del 28 dicembre Banca d’Italia ha fornito indicazioni sulle modalità di segnalazione in Centrale dei rischi alla luce della nuova definizione di default in vigore dal 1° gennaio 2021.

Il regime connesso alla nuova definizione di default richiede, tra l’altro, che la classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate sia effettuata in maniera univoca tra gli intermediari ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e che la valutazione sullo stato di deterioramento del debitore debba tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo.

Nelle segnalazioni di vigilanza su base individuale, il debitore esposto verso più componenti di un gruppo bancario o finanziario deve essere dunque classificato nella medesima categoria di deterioramento.

Con la presente Comunicazione Banca d’Italia precisa che, a partire dalla rilevazione riferita alla data contabile di gennaio 2021 (termine di inoltro 25 febbraio 2021), analoghi criteri devono essere adottati per le segnalazioni di Centrale dei rischi (CR) con riferimento alle esposizioni creditizie classificate a “inadempienze probabili” e “sofferenze”.

Inoltre, la classificazione di un’esposizione creditizia tra gli “inadempimenti persistenti” continua a seguire il criterio della scadenza dei rimborsi del finanziamento, non risente delle modifiche alle “soglie di rilevanza” introdotte con la nuova definizione di default.

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