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SIM e gruppi di SIM: modifiche Banca d’Italia all’applicazione della definizione di default

31 Luglio 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Comunicazione del 29 luglio 2019 Banca d’Italia ha modificato la disciplina contenuta nella Comunicazione del 31 marzo 2014 concernente l’applicazione alle SIM e ai gruppi di SIM delle norme previste dalla Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e dal Regolamento 575/2013/UE (CRR), per adeguarla all’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di rischio di credito.

Le modifiche sono volte a:

  • fissare la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (past-due), ai fini della classificazione delle esposizioni in stato di default ai sensi dell’art. 178, par. 2, lett. d) CRR, come integrato dal Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione del 19 ottobre 2017 (RD);
  • recepire gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority – EBA) sull’applicazione della definizione di default (Orientamenti), che, tra l’altro, precisano i criteri di calcolo dei giorni di scaduto, gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell’identificazione del probabile inadempimento, i criteri minimali di uscita dallo stato di default e le regole di applicazione della definizione di default alle esposizioni creditizie retail.

Le presenti modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione della Comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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