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CRR: le nuove norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti

17 Marzo 2014
Di cosa si parla in questo articolo
CRR

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 marzo 2014 il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. CRR), per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti.

Il Regolamento si fissa in particolare regole concernenti:

a) il significato di «prevedibile» quando si stabilisce se gli oneri e i dividendi prevedibili sono stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

b) le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

c) le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale di cui all’articolo 28, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

d) la natura delle limitazioni del rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta all’ente di rifiutare il rimborso degli strumenti di fondi propri, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

e) l’ulteriore specifica del concetto di plusvalenza al momento della vendita di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regola­ mento (UE) n. 575/2013;

f) l’applicazione delle deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 e di altre deduzioni per il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2 ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

g) i criteri in base ai quali un’autorità competente autorizza un ente a ridurre l’importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

h) la forma e la natura degli incentivi al rimborso, la natura di un’eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1 a seguito di una svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo, le procedure e le scadenze relative ad eventi attivatori, le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione e l’uso di società veicolo di cui all’articolo 52, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

i) il margine di prudenza richiesto in stime utilizzate in alternativa al calcolo delle esposizioni sottostanti per partecipazioni indirette derivanti dalla detenzione di indici di cui all’articolo 76, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

j) alcune condizioni particolari che devono essere soddisfatte prima che le autorità di vigilanza possano concedere l’autorizzazione a ridurre i fondi propri e la relativa procedura di cui all’articolo 78, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

k) le condizioni per la concessione di una deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri di cui all’articolo 79, para­grafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

l) i tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i concetti di «minimo» e «non significativo» ai fini della determinazione del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

m) le condizioni particolari per gli aggiustamenti da apportare ai fondi propri in base alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 481, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

n) le condizioni per gli elementi esclusi dalla clausola grandfathering per gli elementi di capitale primario di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri, di cui all’articolo 487, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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