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Le norme attuative per la cessione con garanzia dello Stato dei crediti vantati nei confronti della PA

8 Luglio 2014

Pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto 27 giugno 2014, di attuazione dell’art. 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativo alla garanzia dello Stato per la cessione dei crediti vantati dai fornitori nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Attraverso il decreto di attuazione, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, i fornitori potranno cedere ‘pro soluto’ il proprio credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato a banche e a intermediari finanziari incassando quanto dovuto al netto di una percentuale di sconto che è fissata nella misura massima dell’1,90% in ragione d’anno. Lo sconto si riduce all’1,60% per gli importi eccedenti i 50.000 euro di ammontare della cessione.

Il decreto definisce in particolare: i termini e le modalità di attuazione delle operazioni di cessione e di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti; la misura massima dello sconto da applicare alle operazioni di cessione; la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione; i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, nonché della garanzia dello Stato di ultima istanza; le modalità per esercitare, in caso di escussione della garanzia, il diritto di rivalsa da parte dello Stato sugli enti debitori, anche al fine di garantire il recupero in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute dall’ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.

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