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Parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei consulenti del lavoro

8 Maggio 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2013 il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 febbraio 2013 n. 46 con cui è stato emanato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro.

Sul punto si ricorda come l’articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 abbia previsto che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista, appartenente alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante.

Ciò premesso, l’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti iscritti nell’Albo dei Consulenti del lavoro, applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente, le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, fissata per il 22 maggio 2013.

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