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Esenzione OPA in caso di vendita di azioni di una società immobiliare controllata da parte di una fondazione

18 Dicembre 2012
Di cosa si parla in questo articolo
OPA

Con Comunicazione n. DIE/12095091 del 5 dicembre 2012 la Consob affronta un quesito relativo all’applicazione dell’esenzione dal regime OPA, di cui art. 34-ter, comma 1, lettera h) del Regolamento Emittenti, di un’operazione di vendita di azioni di una società immobiliare controllata realizzata da una fondazione per procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi.

In precedenza la Consob si già era espressa con riferimento al diverso caso in cui le stesse finalità fossero perseguite da una fondazione attraverso l’emissione di propri titoli.

Tale aspetto, evidenzia la Commissione, non assumeva particolare rilevanza sotto il vigore della previsione dell’art. 33, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti, che faceva riferimento alle sollecitazioni (che ricomprendevano qualunque offerta, fosse essa finalizzata alla vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari) che avevano come finalità genericamente quella di reperire mezzi per lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale.

Diversamente, il vigente art. 34-ter del Regolamento Emittenti (che ricalca quanto previsto dall’art. 1, paragrafo 2, lettera e) della Direttiva 2003/71/CE per escludere dall’ambito applicativo della stessa Direttiva la relativa fattispecie) si riferisce, invece, soltanto alle offerte al pubblico aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro.

In base al citato art. 34-ter, quindi, l’applicabilità dell’esenzione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) i prodotti offerti debbono essere prodotti finanziari;

b) i prodotti offerti debbono essere emessi da “associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato Membro” ;

c) la finalità dell’offerta deve essere quella “di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi”.

Ciò premesso, secondo la Consob, non è possibile quindi escludere a priori che operazioni strutturate formalmente nel modo sopra descritto possano essere così costruite al solo fine di eludere la disciplina dell’offerta al pubblico, dovendosi valutare caso per caso l’applicabilità dell’esenzione di cui al succitato art. 34-ter, comma 1, lett. h) del Regolamento Emittenti.

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