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Esenzione dell’obbligo di OPA in caso di ricapitalizzazione e ristrutturazione dei debiti di una quotata

25 Novembre 2013
Di cosa si parla in questo articolo
OPA

Con comunicazione n. 0090765 del 20 novembre 2013 la Consob, in risposta a quesiti formulati, ha fornito alcuni nuovi chiarimenti in materia di OPA, con particolare riferimento all’insussistenza dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’art. 106, comma 1 e 3, lettera b), Tuf, in relazione ad un’operazione di ricapitalizzazione e ristrutturazione dei debiti di una quotata.

Nel caso di specie, la Consob ha ritenuto applicabile all’operazione prospettata, così come descritta nella richiesta di parere, l’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. b) n. 1 (ii) del Regolamento emittenti, c.d. esenzione “da salvataggio”, applicabile a società che versano in una situazione di crisi attestata dall’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi del citato art. 182-bis della legge fallimentare, reso noto al mercato.

Al riguardo la Commissione ha evidenziato come: gli acquisti previsti dall’operazione saranno compiuti in presenza di una ricapitalizzazione della società quotata e rappresentano un intervento di rafforzamento patrimoniale della società medesima; il superamento della soglia del 30% avverrebbe per effetto della sottoscrizione degli aumenti di capitale sociale in presenza degli elementi costitutivi della fattispecie di esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. b), (ii) del Regolamento emittenti.

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