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Applicabilità della disciplina dell’offerta pubblica ad un’operazione di compra-vendita azionaria

25 Novembre 2013
Di cosa si parla in questo articolo
OPA

Con Comunicazione 13 novembre 2013 n. DIE/DCG/0089130 la Consob ha risposto ad un quesito relativamente all’applicabilità della disciplina dell’offerta pubblica ad un’operazione di compra-vendita azionaria.

Nel fornire il proprio parere la Consob ha chiarito che, laddove non ci sia alcun elemento di scelta da parte del destinatario, ivi compreso il diritto di rifiutare la distribuzione, l’operazione esula dal campo di applicazione della disciplina dell’offerta pubblica di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari.

In particolare, la Commissione ha ritenuto che nell’operazione analizzata non fossero ravvisabili la scelta individuale d’investimento da parte dell’azionista della società cedente e la presenza di un corrispettivo a fronte delle azioni di nuova emissione della società acquirente, che vengono assegnate gratuitamente. Le previste modalità di distribuzione delle azioni non consentirebbero all’oblato di accettare individualmente la proposta in quanto quest’ultima si perfezionerebbe con l’approvazione da parte della maggioranza dei destinatari. Tale decisione sarebbe, quindi, vincolante per tutti i soggetti destinatari della proposta, anche se assenti o dissenzienti. In tal modo verrebbe a mancare l’elemento della decisione individuale di investimento presupposto dalla vigente definizione normativa di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Nè alla stessa operazione potrebbe essere applicata la disciplina dell’offerta pubblica di acquisto o scambio, non risultando integrata alla luce della definizione contenuta nel Tuf, posto che, da un lato, la dismissione delle azioni non costituisce un disinvestimento degli azionisti, ma soltanto uno strumento per la ricezione di un datio, mancando dunque la connessa esigenza di tutela volta a garantire la consapevole valutazione del corrispettivo, e, dall’altro, sotto il profilo dell’assetto negoziale, risulta assente l’invito rivolto agli azionisti affinché gli stessi formulino una proposta negoziale.

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