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Attualità

Riflessioni sulle nuove modalità di disclosure per le banche proposte dal Comitato di Basilea

5 Marzo 2018

Margherita Gagliardi

Di cosa si parla in questo articolo

Premessa

Il documento in consultazione “Pillar 3 disclosure requirements – updated framework” (cfr. contenuti correlati) consente di conoscere i risultati delle fasi di revisione della normativa in materia di divulgazione delle informazioni al pubblico da parte delle banche. La pubblicazione di tale documento persegue l’obiettivo di coinvolgere i destinatari nella definizione di nuovi standard di informativa, al fine di adeguare le prassi di mercato all’evoluzione operativa ed alle riforme regolamentari che hanno seguito l’avvio della crisi; ciò, con particolare riferimento all’aggiornamento degli Accordi di Basilea, avvenuto nel mese di dicembre 2017.

Trattasi di un intervento che, nell’identificare taluni punti fermi in materia di rischi, promuove l’avvio di una terza fase di revisione delle regole di disclosure, segnando una nuova tappa (che segue quelle del 2004, 2009 e 2015/2017).

L’impatto dei nuovi requisiti sull’informativa al pubblico

Appaiono chiare le preferenze del Comitato di Basilea in ordine alle informazioni che le banche saranno tenute a fornire al mercato. Ed invero, l’impatto sull’attività di disclosure delle banche è, per un verso, conseguenza diretta delle innovazioni recate all’impianto della vigilanza prudenziale (e, in particolare, alle variazioni intervenute nelle metodologie di calcolo dei requisiti minimi obbligatori), per altro riconducibile alla propensione (del Comitato) ad aumentare la trasparenza (e la frequenza di rendicontazione) di determinate tipologie di informazioni. Da qui, la modifica degli obblighi di informativa per (i) le principali tipologie di rischio, (ii) taluni aspetti connessi alle RWA (risk weight assets) e (iii) l’evoluzione e la composizione del capitale regolamentare.

Si è in presenza, dunque, di una proposta che modifica l’informativa riguardante il terzo pilastro attraverso la previsione di nuovi template (aggiornati per introdurre un impianto tabellare destinato ad accogliere nuove tipologie di dati e notizie). Sottesa a tale proposta v’è, infatti, la volontà del Comitato non solo di allineare i tre pilastri degli Accordi di Basilea, ma anche di ampliare la portata (rectius l’efficacia) della trasparenza. Viene, quindi, in considerazione la valorizzazione del perimetro di revisione delle norme relative al rischio di credito, laddove le modifiche ai modelli e agli schemi per la disclosure giungono a valle della revisione della metodologia standardizzata e del metodo dei rating interni.

In particolare, appare utile evidenziare che il Template CR4 (SA – credit risk exposure and credit risk mitigation effect) e il Template CR5 (SA – exposures by asset classes and risk weights) sono stati aggiornati per tenere contro di nuove tipologie di attività, di nuovi fattori di ponderazione e di conversione creditizia. Analogamente è a dirsi per il Template CR10 (IRB – specialised lending and equities under the simple risk-weight method), modificato per rimuovere le notizie relative alle esposizioni in strumenti di capitale con il metodo semplice di ponderazione del rischio adottato dall'approccio IRB.

Alla luce di quanto precede, appare possibile sostenere che sono stati adottati accorgimenti per riflettere i nuovi obblighi di informativa derivanti dagli attuali orientamenti sul trattamento prudenziale delle attività problematiche (pubblicati dallo stesso Comitato nelleguidelines “Prudential treatment of problem assets – definitions of non-performing exposures and forbearance”). Essi, infatti, comportano – oltre al dovere di compilazione della tabella CRB (Additional disclosure related to the credit quality of assets), anche – la valorizzazione di una nuova tabella CRB-A (Additional disclosure related to prudential treatment of problem assets). Trattasi, tuttavia, di obblighi che debbono esser attivati dal supervisore nazionale (al fine di acquisire dati sulla definizione usata per le esposizioni non-performing e forborne, sul valore contabile lordo di tali esposizioni, sulla loro classificazione a voce propria e sull’ammontare degli accantonamenti effettuati).

Volendo trarre una prima conclusione, può dirsi che il Comitato di Basilea ha perseguito l’obiettivo di recepire – negli strumenti informativi – le novità introdotte in materia di adeguatezza patrimoniale. Al riguardo rileva, quindi, la scelta di procedere anche a talune variazioni che hanno interessato la sezione informativa dedicata al rischio operativo. Ciò, al fine di conformarsi alla opzione per l’unico approccio standardizzato risk-sensitive che determina il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo sulla base di due componenti: (i) una misura dell’operatività della banca fondata sui dati di bilancio e (ii) una misura delle perdite storiche subite. Pertanto, appare utile evidenziare la previsione di una nuova tabella (denominata tabella ORA – General qualitative information on bank’s operational risk framework) e di tre nuovi modelli di divulgazione (rispettivamente denominati OR1 – Historical losses, OR2 – Business indicatore and subcomponents e OR3 – Minimum required operational risk capital).

Alla luce di quanto precede, si comprende la centralità della modifica recata al regime informativo concernente il coefficiente di leva finanziaria; ciò in quanto le innovazioni in parola sono destinate a disciplinare le banche globali a rilevanza sistemica (G-SIBs), per le quali il framework post-crisi di Basilea III ha introdotto uno specifico buffer (le cui informazioni andranno inserite nel Template LR1-Summary comparison of accounting assets vs leverage ratio exposure measure e nel Template LR2-Leverage ratio common disclosure template).

Sotto altro profilo, vengono in considerazione le ulteriori previsioni che hanno riguardato gli obblighi di informativa per gli aggiustamenti di valutazione del credito (CVA). A ben considerare, Il Comitato ha ritenuto importante ridefinire il set informativo che una banca deve produrre per illustrare le modalità di calcolo del requisito patrimoniale CVA della stessa. Da qui, l’introduzione di due nuove tabelle di informativa qualitativa (tabelle CVAA – General qualitative disclosure requirements related to CVA e CVAB – Qualitative disclosures for banks using the SA-CVA) e quattro nuovi schemi di informazioni quantitative (CVA1, CVA2, CVA3 e CVA4, da compilare a seconda del metodo di calcolo utilizzato, i.e. standardizzato o base).

Specifico rilievo viene, poi, attribuito (dal Comitato) alla ponderazione delle attività in considerazione del rischio (cd. RWA). Si versa, infatti, in presenza di un’opzione disciplinare che consente di comparare i dati forniti a prescindere dalla metodologia di calcolo adottata dalla banca. Da qui, l’introduzione dei template BEN1 e BEN2 che raccolgono le informazioni volte ad illustrare l’approccio della banca al calcolo delle RWA (individuate confrontando i risultati ottenibili con l’utilizzo del metodo standardizzato e quelli derivanti dall’applicazione dei modelli interni). 

Da quanto sinora evidenziato, appare chiaro che gli enti creditizi dovranno adeguare i loro sistemi di ponderazione alle modifiche apportate all’originario impianto degli accordi di Basilea III; ciò, con l’ovvio effetto di aggiornare le metodologie di gestione e misurazione dei rischi, avendo riguardo alle modalità in cui queste ultime si riflettono sui contenuti dell’informativa agli stakeholder. Di ciò ne son prova le innovazioni recate ai template OV1 (Overview of RWA) e KM1 (Key metrics), ora proiettati verso una più ampia panoramica in grado di rappresentare tutta l’attività di gestione dei rischi da parte degli istituti di credito.

Non va, infine, trascurato di considerare l’impatto dei nuovi requisiti di informativa in materia di attività impegnate e non impegnate (asset encumbrance) in bilancio e fuori bilancio, di vincoli alla distribuzione del capitale (capital distribution constraints), nonché alle modifiche intervenute in ambito di applicazione dell’informativa sulla composizione del capitale regolamentare. Al riguardo, appare particolarmente significativa la nuova proposta di arricchire gli attuali templates di ulteriori informazioni, anche rilevanti, al fine di garantire al pubblico una migliore e più trasparente rappresentazione dei principali fatti di gestione degli enti creditizi.

È appena il caso di far presente che l’esposizione di dettagli in ordine ai predetti elementi informativi comporta (per la banca) la divulgazione di informazioni che potrebbero, talora, avere riflessi price sensitive. Ci si riferisce, in particolare, all’impatto riveniente dalla pubblicazione di informazioni in ordine alle attività impegnate (template ENC); pubblicazione che renderebbe noto al mercato gli asset prescelti per il caso di insolvenza. Analogamente è a dirsi per le informazioni sui limiti alle distribuzioni (template CDC), la cui divulgazione potrebbe consentire ai terzi di assumere decisioni consapevoli in merito ai rischi di cancellazione della cedola sugli strumenti di capitale detenuti, con l’ovvio effetto di influenzare la determinazione dei prezzi e la stabilità del mercato. 

Inoltre, analogo rilievo assumono le informazioni sulla Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) a livello di gruppo, in quanto queste ultime dovrebbero consentire agli investitori di comprendere le posizioni patrimoniali dei gruppi, nonché la loro articolazione soggettiva in caso di risoluzione. D'altro canto, l'ambito di consolidamento di un gruppo in vista della risoluzione potrebbe non essere lo stesso di quello previsto dalla disciplina ordinaria per i gruppi bancari nell'ambito del quadro di Basilea; ciò, con particolare riferimento alla copertura delle entità del gruppo. Sicché, appare evidente che il template CC1 comporta un onere di informativa più elevato per le G-SIBs che hanno previsto una strategia di risoluzione “multiple point of entry” (MPE) rispetto a quelle che fanno affidamento su una strategia di risoluzione “single point of entry” (SPE).

Conclusioni

In definitiva, il documento in esame sembra suggerire numerose variazioni al set informativo degli enti creditizi, con l’ovvia conseguenza di far ritenere utile l’intervento dei destinatari nella procedura di consultazione all’uopo attivata (e che si concluderà il prossimo 25 magio 2018).

Non v’è dubbio che, in esito a tale consultazione, l’intervento del Comitato di Basilea potrà suggerire un aggiornamento dei modelli di informativa che, nel rispondere alle esigenze poste dalla modifica degli accordi di Basilea III, dovrà esser recepito nell’attuale quadro disciplinare europeo, al fine di soddisfare i bisogni informativi degli operatori che, nel mercato interno, si relazionano con gli enti creditizi.

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