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Attualità

Novità sul rapporto di lavoro subordinato degli amministratori di società: chiarimenti dell’INPS

30 Ottobre 2019

Avv. Valentina Pomares, Partner, Co – Head Employment and Pensions (Italy), Eversheds Sutherland

Di cosa si parla in questo articolo

Un tema a lungo dibattuto, quello relativo alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione di un autonomo rapporto di lavoro subordinato.

L’INPS, con il recente messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, torna sull’ argomento, chiarendo come e a quali condizioni questo può accadere.

Nel prendere posizione sul tema, l’INPS si allinea all’ormai prevalente indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, abbandonando così un iniziale atteggiamento, per così dire, negazionista. A più riprese la Cassazione aveva al contrario riconosciuto la compatibilità tra l’attività di gestione e il lavoro subordinato.

Vediamo nel dettaglio quali sono state le tappe di questo percorso interpretativo, poi culminato con il citato messaggio.

In prima battuta l’INPS aveva escluso che presidenti, amministratori unici e consiglieri potessero essere anche lavoratori dipendenti delle società amministrate. Successivamente, nel 2011 si assisteva ad un chiaro revirement: con il messaggio n. 12441 dell’8 giugno l’Istituto per la prima volta chiariva a quali condizioni si poteva cumulare la carica di amministratore e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della medesima società, accedendo così al consolidato orientamento formatosi in seno alla Cassazione.

Da tempo la Corte aveva chiarito che ricoprire la carica di amministratore di una persona giuridica non è di per sé ostativo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la medesima società, qualora però si possano ravvisare gli indici della subordinazione, ossia l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente (v. Cass. N. 11978/2004 e Cass. N. 18414/2013).

La Cassazione, in aggiunta, aveva poi messo a confronto da un lato le attività oggetto del c.d. rapporto organico e, dall’altro, le ulteriori e diverse attività riconducibili in un rapporto di lavoro subordinato. In particolare, aveva osservato che l’esercizio dei poteri connessi al rapporto organico assume valenza solo all’esterno, poiché il soggetto che ricopre la carica societaria ha il compito di rappresentare davanti ai terzi la società a cui imputare poi gli effetti giuridici dell’atto compiuto. Al contrario, le altre attività (quelle cioè non riconducibili nel rapporto organico e compiute dal soggetto in quanto persona fisica) sono destinate a rimanere relegate all’interno della società stessa e, in quanto tali, possono essere ricondotte nell’ambito delle obbligazioni oggetto di un contratto di lavoro subordinato, ove ne sussistano i requisiti (v. Cass., SU, n. 10680/1994 e Cass. N. 1793/1996).

Partendo da questo presupposto, l’INPS si è concentrato sulla questione relativa alla distinzione tra le attività proprie del rapporto organico e quelle ulteriori eventualmente dedotte nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato, chiarendo innanzitutto rispetto a quali figure si può ritenere compatibile la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

L’Istituto infatti esclude correttamente che il rapporto di lavoro subordinato sia compatibile con la figura all’amministratore unico della società, poiché lo stesso detiene da solo il potere di esprimere la volontà dell’ente al pari dei poteri di controllo, comando e disciplina.

Configurabilità con riserva invece per l’amministratore delegato. In questo caso infatti sarà fondamentale analizzare preliminarmente la portata della delega conferita allo stesso. Se infatti, è dotato di delega generale, quest’ultimo è legittimato alla gestione globale della società. Al contrario invece, se la stessa è parziale, il potere gestorio delegato all’amministratore è limitato al compimento di singoli e precisi atti. Solo in tale ultimo caso pertanto si potrà costituire un genuino rapporto di lavoro subordinato.

Per una valutazione in termini di ammissibilità sarà necessario prendere in considerazione altresì i rapporti intercorrenti fra organo delegato e consiglio di amministrazione.

Ulteriore ipotesi di esclusione è quella del socio unico. È evidente che, anche in questo caso, la concentrazione del potere di gestione nelle mani dell’unico proprietario della società non permetta l’effettiva soggezione di quest’ultimo alle direttive di un organo societario. Del tutto irrilevante è che la società, a livello giuridico, rappresenti un’entità giuridica separata dall’unico socio. Le considerazioni sopra esposte consentono quindi di affermare che tendenzialmente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato dovrà escludersi con riferimento all’amministratore unico ed ammettersi, a contrario, per la figura dell’amministratore con delega e del presidente del consiglio di amministrazione. Ciò detto, l’attività ulteriore a quella strettamente attinente al rapporto organico che può costituire potenzialmente oggetto del rapporto di lavoro subordinato può avere il contenuto più ampio. È però fondamentale che la stessanon sia ricompresa nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe. Parimenti, la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro deve essere collegata ad una volontà della società distinta da quella del soggetto titolare della carica.

Fatta questa necessaria premessa, secondo quanto dichiarato nel recente messaggio, tre sono le condizioni in presenza delle quali si può ricondurre in capo ad un unico soggetto il ruolo di amministratore e quello di dipendente. Più precisamente:

Il potere deliberativo con cui si esprime la volontà dell’ente deve essere affidato ad un organo collegiale o ad altro organo incaricato di tale potere;

  1. L’organo sociale deve essere assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell’organo collettivo o a quello di altri componenti dell’organo sociale;
  2. Il soggetto amministratore (e dipendente) deve svolgere mansioni estranee al rapporto sociale o attività non comprese nel potere di gestione che discende dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli sono state conferite.

Pertanto, una volta stabilita l’astratta possibilità di instaurazione tra la società e la persona fisica che la rappresenta di un rapporto di lavoro subordinato, sarà necessario verificare se le predette condizioni sono rinvenibili nel singolo caso, senza tralasciare tuttavia l’analisi di ulteriori elementi quali, ad esempio, i rapporti che intercorrono tra il soggetto delegato ed il CdA, la pluralità ed il numero degli amministratori, la facoltà di agire disgiuntamente o congiuntamente. L’INPS ricorda altresì che l’onere della prova spetta all’amministratore intenzionato ad ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In prima battuta, con specifico riferimento al vincolo di subordinazione, dovrà dimostrare il suo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società. Elementi quest’ultimi che complessivamente considerati sono in grado di confermare che la libertà di azione di quest’ultimo è limitata. Pacifico quanto appena detto, si segnala altresì che il vincolo di subordinazione può essere dimostrato anche considerando aspetti ulteriori al vincolo stesso, sintomatici della subordinazione ed enunciati nel corso di un lungo percorso giurisprudenziale sviluppatosi in tema di rapporto di lavoro subordinato poi condiviso anche dall’INPS.

Mi riferisco, a titolo esemplificativo ma non certamente esaustivo, alla periodicità della retribuzione, all’inserimento del soggetto nell’ambito di uno specifico organigramma aziendale e simili. Peraltro, si badi che lo stesso vincolo della subordinazione può assumere una sfumatura più o meno marcata anche in considerazione della figura professionale considerata. È ovvio ad esempio che la prestazione lavorativa facente capo al dirigente assume connotati specifici poiché l’attività lavorativa si presta ad essere svolta con un grado di autonomia particolarmente elevato e non sotto il continuo controllo del datore di lavoro. Va da sé dunque, che un’eventuale analisi in questi casi dovrà essere svolta prendendo in considerazione gli indici sintomatici e sussidiari della subordinazione. Eventualità quest’ultima sicuramente frequente se si considera che la gran parte dei soggetti che rivestono cariche sociali nell’ambito delle società di capitali prestano attività lavorativa di tipo dirigenziale.

In conclusione, se quindi l’INPS sembra aver chiarito gli elementi che andranno ricercati per la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato con riferimento alla figura dell’amministratore di società, la complessità della tematica richiede sicuramente un’analisi caso per caso.

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