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Il testo del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 integrato con la Legge di conversione

21 Settembre 2011

Si pubblica di seguito ed in allegato il decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo".

 

 

Decreto-legge del 13 agosto 2011 n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (G.U. n. 188 del 13 agosto 2011)

Decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per ilcontenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all’eccezionalesituazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di UnioneEuropea, nonché di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegnodell’occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 01
Revisione integrale della spesa pubblica
(In vigore dal 17 settembre 2011)

1. Dato l’obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministrodell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con lalegge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l’integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione ditutte le strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitarioa livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell’ordine, ai sensi della legge 1º aprile 1981, n. 121,l’accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell’organizzazione giudiziaria civile,penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Ilprogramma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livellonazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitarepossibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con lerisorse stanziate.

2. Nell’ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o dellarelativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.

3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministrodell’economia e delle finanze provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell’esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché per garantire l’uso efficiente delle risorse, ilMinistero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall’anno2012, d’intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spendingreview» mirata alla definizione dei costistandard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioniperiferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini dellaallocazione delle risorse nell’ambito della loro complessiva dotazione.

Art. 1
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
(In vigore dal 17 settembre 2011)

01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesacorrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che sirendono disponibili in base all’articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni dispesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all’1 per cento per ciascun anno rispetto alle speserisultanti dal bilancio consuntivo relativo all’anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascunMinistero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all’1,5 per cento. Nella medesimamisura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa perciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale,sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria delbilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registratanel rendiconto dell’anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell’incremento del PILprevisto dal Documento di economia e finanza di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comeapprovato nella apposita risoluzione parlamentare.

02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati alcomma 01, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n.196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, possonoessere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all’articolo21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. La misura della variazione deve essere tale da nonpregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può esseresuperiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano interessateautorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cuiall’articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009. La variazione é disposta con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti dispesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sonotrasmessi al Parlamento per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili dicarattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorsoinutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decretipossono essere adottati. É abrogato il comma 14 dell’articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n.15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.

1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella Costituzione la regola del pareggio di bilancio, siapplicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella tabella di cui all’allegato C aldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce"indebitamento netto", riga "totale", per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni dieuro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta delMinistro dell’economia e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sonostabiliti i corrispondenti importi nella voce "saldo netto da finanziare".

2. All’articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sonosoppresse le parole: "e, limitatamente all’anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate". Al comma 4 del predettoarticolo 10, dopo il primo periodo, é inserito il seguente: "Le proposte di riduzione non possono comunqueriguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell’ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; restain ogni caso fermo l’obbligo di cui all’articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

3. Le amministrazioni indicate nell’articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all’esito della riduzione degliassetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche conle modalità indicate nell’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e dellerelative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell’applicazione delpredetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli entidi ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa alnumero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione del predetto articolo 2, comma8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.

4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 é fattocomunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e conqualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19,commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all’emanazionedei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posticoperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedureconcorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decretolegislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

5. Restano esclusi dall’applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli ufficigiudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, imagistrati, l’Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture delcomparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l’art. 6,comma 21-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

6. All’articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l’anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2014", sonosostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per l’anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2013"; nelmedesimo comma , in fine, é aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto delPresidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, la rimodulazione dellealiquote delle imposte indirette, inclusa l’accisa.";

b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30 settembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre2012"; nel medesimo periodo, le parole: "per l’anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per l’anno 2012, nonchéa 16.000 milioni di euro per l’anno 2013".

7. All’articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla leggen. 111 del 2011, dopo il primo periodo, é inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presentecomma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con lemodalità previste dal citato primo periodo l’amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri dibilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione dirisultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento".

8. All’articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) nell’alinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 esuccessivi";

b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro per l’anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, leparole: "a decorrere dall’anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall’anno 2012";

c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di euro per l’anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, leparole: "a decorrere dall’anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall’anno 2012";

d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro per l’anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per 700 milionidi euro per l’anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall’anno 2014", sono sostituite dalleseguenti: "a decorrere dall’anno 2013";

e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di euro per l’anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per 1.700milioni di euro per l’anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall’anno 2014", sono sostituite dalleseguenti: "a decorrere dall’anno 2013".

9. All’articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "a decorrere dall’anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall’anno2012";

b) al comma 3, le parole: "a decorrere dall’anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall’anno2012"; nel medesimo comma, il secondo periodo é soppresso; nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire leparole "di cui ai primi due periodi" con le seguenti: "di cui al primo periodo".

10. All’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A decorrere dall’anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall’anno 2012";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "per l’anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013";

c) al comma 2, le parole: "Fino al 31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".

11. La sospensione di cui all’ articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall’articolo 1, comma 123, della legge 13dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall’anno 2012, con riferimento all’addizionale comunaleall’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. É abrogato l’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nellavigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e lasalvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo é informato, i comuni possono stabilire aliquotedell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agliscaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui alcomma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, é stabilita unicamente in ragionedel possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del qualel’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non é dovuta e, nel caso di superamento delsuddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

12. L’importo della manovra prevista dal comma 8 per l’anno 2012 può essere complessivamente ridotto di unimporto fino alla totalità delle maggiori entrate previste dall’articolo 7, comma 6, in considerazione dell’effettivaapplicazione dell’articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione é distribuita tra i comparti interessaticon decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata. La soppressione dellamisura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "Regolamentorecante norme di attuazione dell’articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per ladeterminazione delle misure dell’imposta provinciale di trascrizione", ha efficacia a decorrere dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell’economia edelle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti adIVA, le misure dell’imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli attinon soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, percepiscono le somme dell’imposta provinciale di trascrizione conseguentemente lorospettanti.

12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario, per gli anni 2012,2013 e 2014, la quota di cui all’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, éelevata al 100 per cento.

12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei comuni per la partecipazione all’attività di accertamentotributario, all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni" sono inserite le seguenti: "e dei consigli tributari" e dopo leparole:

"soggetti passivi" sono inserite le seguenti: "nonché ai relativi consigli tributari";

b) al comma terzo, la parola: "segnala" é sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario segnalano";

c) al comma quarto, la parola: "comunica" é sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario comunicano";

d) al comma quinto, la parola: "può" é sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario possono";

e) é aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sulsito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinatecategorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati chel’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazioneall’attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza".

12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancataistituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari.

13. All’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Dall’anno 2012 il fondo di cui al presente comma éripartito, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un’apposita strutturaparitetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolgecompiti di monitoraggio sulle spese e sull’organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorsepuò essere attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; tra i criteri divirtuositàé comunque inclusa l’attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenzapubblica.".

14. All’articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma1, é inserito il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottopostoalla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti unasituazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio deirevisori o sindacale, decadono ed é nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; sel’ente é già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ovenecessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente; quando ciò non siapossibile, il commissario chiede che l’ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.Nell’ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all’articolo 72,comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche neiconfronti del personale che non abbia raggiunto l’anzianità massima contributiva di quaranta anni.".

15. Al comma 2 dell’articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.122 del 2010, dopo la parola: "emesse" sono inserite le seguenti: "o contratte", dopo le parole: "concedere prestiti"sono inserite le seguenti: "o altre forme di assistenza finanziaria" e dopo le parole: "9-10 maggio 2010" sono inseritele seguenti: ",con l’Accordo quadro tra i Paesi membri dell’area euro del 7 giugno 2010,".

16. Le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito conlegge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

17. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono sostituite dalle seguenti: "trattenere in servizio ildipendente";

nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", é sostituita dalla seguente: "dipendente";

b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono sostituite dalle seguenti: "La disponibilità al";

c) al quarto periodo, le parole: "presentano la domanda", sono sostituite dalle seguenti: "esprimono ladisponibilità".

18. Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, lepubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possonodisporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, ilpassaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla normativa o dalcontratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento acondizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per laretribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

19. All’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine sono aggiunte leseguenti parole: "; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quelladi inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.".

20. All’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, al comma 1, le parole " 2020", "2021", "2022", "2023", "2024", "2025", "2031" e "2032" sono sostituiterispettivamente dalle seguenti: "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2025" e "2026".

21. Con effetto dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento adecorrere dalla predetta data all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole"anno scolastico e accademico" sono inserite le seguenti: "dell’anno successivo". Resta ferma l’applicazione delladisciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per ilpensionamento entro il 31 dicembre 2011.

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano irequisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti:"decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio perraggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposod’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o diregolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagliordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massimadi servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione,".

23. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del comma 22 per i soggetti chehanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e,limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico é disciplinata in base al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggettiche hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell’articolo 1, comma 174, quintoperiodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, é stato applicato il blocco automatico del turn over del personaledel servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regioneinteressata, può essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta,da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolotecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell’intesa Stato-regionidel 23 marzo 2005, sentita l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessità diprocedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, ilconseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regimedi autoconvenzionamento, nonché la compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri dibilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo e ferma restando laprevisione del raggiungimento dell’equilibrio di bilancio.

24. A decorrere dall’anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione delConsiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell’anno precedente, sono stabilite annualmente le date incui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché lecelebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1ºmaggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della piùdiffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenicaimmediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.

25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, deldecreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, éincrementata , per l’anno 2012, di 2.000 milioni di euro.

26. All’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo é inserito il seguente: "Fermo restando quanto previsto dagliarticoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importiinseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, é sufficiente unadeterminazione dirigenziale, assunta con l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridico-amministrativa delsegretario comunale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".

26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie in ordine alla titolarità deirapporti giuridici attivi e passivi nonché alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni commissariale eordinaria, le attività finalizzate all’attuazione del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78possono essere direttamente affidate a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato.Con apposita convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, e la società sonoindividuate, in particolare, le attività affidate a quest’ultima, il relativo compenso, nei limiti di spesa previsti dall’articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del2010, nonché le modalità di rendicontazione e controllo.

26-ter. La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, é incrementata di 24 milioni di euro per l’anno2012 e di 30 milioni di euro per l’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delFondo di cui all’articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 40,quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non può essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.

27. Il comma 17 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, é sostituito dal seguente: "17. Il Commissario straordinario del Governo puòestinguere, nei limiti dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debitidella gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenutadeliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 – 2013, con la quale viene dato espressamente attodell’adeguatezza e dell’effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate agarantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivatogiudizio sull’adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell’organo di revisione, nell’ambitodel parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 239 del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267.

28. La commissione di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con leggen. 111 del 2011 é integrata con un esperto designato dal Ministro dell’economia e delle finanze.

28-bis. All’articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della Confederazione generale dell’industria italiana" sono inserite leseguenti parole: ", di R.ETE. Imprese Italia".

29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogodi lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai pianidella performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva dicomparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativapreventiva, e il trasferimento é consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale delMinistero dell’interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento.Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

30. All’aspettativa di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall’articolo 8 comma 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145;resta ferma comunque l’applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all’articolo 7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43,alle fattispecie ivi indicate.

31. (Comma abrogato)

32. All’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, é aggiunto il seguenteperiodo: "Nell’ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fineservizio, comunque denominato, nonché dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuatonell’ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico avente durata inferiore a tre anni.". Ladisposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1 ottobre 2011.

33. All’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, ilprimo periodo é sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agliincarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all’allegato A del medesimo comma, anche aisegretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degliuffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.".

33-bis. All’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il terzo comma é abrogato e il secondocomma é sostituito dal seguente: "Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusuradell’esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l’esercizio successivo a quello cui siriferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimoquadrimestre dell’esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione é protratto di un anno".

Art. 1-bis
Indennità di amministrazione
(In vigore dal 17 settembre 2011)

1. L’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, si interpreta nel sensoche:

a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell’Amministrazione degli affariesteri nel periodo di servizio all’estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di carattere fisso econtinuativo previsti per l’interno", non include né l’indennità di amministrazione né l’indennità integrativa speciale;

b) durante il periodo di servizio all’estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto leindennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.

Art. 1-ter
Calendario del processo civile
(In vigore dal 17 settembre 2011)

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia,all’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui alregio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma é sostituito dal seguente:

«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza edella complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delleudienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cuiall’articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quandosussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini";

b) dopo il primo comma é inserito il seguente:

"Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensoreo del consulente tecnico d’ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini dellavalutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
(In vigore dal 17 settembre 2011)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previstirispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenzeprioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1ºgennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle impostesui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, é dovuto un contributo di solidarietà del 3 per centosulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevanoanche il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamentipensionistici di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo disolidarietà non si applica sui redditi di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 18, comma 22-bis, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Il contributo disolidarietàé deducibile dal reddito complessivo. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante ilcontributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura nonregolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate lemodalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l’assenza di oneri per ilbilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quellecontenute nei citati articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e dellefinanze, l’efficacia delle disposizioni di cui al presente comma può essere prorogata anche per gli anni successivi al2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguentimodifiche:

a) il primo comma dell’articolo 16 é sostituito dal seguente:

"L’aliquota dell’imposta é stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell’operazione.";

b) il secondo comma dell’articolo 27 é sostituito dal seguente:

"Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 l’importo da versare o da riportare almese successivo é determinato sulla base dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa ai corrispettivi delleoperazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell’articolo 24, calcolata su una quota imponibileottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l’imposta é del quattro per cento, per 110 quando l’impostaé del dieci per cento, per 121 quando l’imposta é del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento edarrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro";

c) la rubrica della tabella B é sostituita dalla seguente:

"Prodotti soggetti a specifiche discipline".

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto.

2-quater. La variazione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alleoperazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell’articolo 6 deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data di cuial comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto,ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decretidirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte ledisposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l’altro introdurre nuovigiochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché deigiochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l’assegnazione della percentuale della posta di gioco amontepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compensoper le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell’Amministrazione autonomadei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell’economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico deitabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati previstadall’allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L’attuazione delledisposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo delsistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, lelimitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decretolegislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente,nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre2011".

4-bis. É esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, per le violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto,commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. Adecorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territorialidel Ministero dell’economia e delle finanze. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, icommi 18 e 19 sono abrogati.

5. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti iseguenti: "2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali,nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo deicorrispettivi compiute in giorni diversi, é disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensionedell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione édisposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione é immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensionesono comunicati all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 2-septies. Nel caso in cuile violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionale, lasanzione accessoria di cui al medesimo comma é disposta nei confronti di tutti gli associati.".

5-bis. L’Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperareall’entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condonie delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica dellerelative cartelle di pagamento, provvedono all’avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni,le società del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresì, ad avviare nei confronti diciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell’integrale recuperodelle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l’invio di un’intimazionea pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31dicembre 2011.

5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, siapplica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti iperiodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali é ancora in corso il termine per l’accertamento, ésottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2012, anchecon riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelledichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l’accertamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sonoprorogati di un anno.

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui allarticolo 67, comma 1,lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 percento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67,comma 1, lettera c-ter), ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria del medesimo decretonei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui allarticolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 601 ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all’articolo 27,comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

9. La misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditidiversi realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2012.

10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepitidal 1 gennaio 2012.

11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la misura dellaliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1gennaio 2012.

12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a partire dal 1 gennaio 2012.

12-bis. All’articolo l, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “non utilizzate in tutto o in parte” e: “spettano” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “possono essere utilizzate” e: “oppure possono esseretrasferite”.

12-ter. Allarticolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: spettanofino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppureessere trasferite all’acquirente persona fisica”.

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) allarticolo 26:

1) il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. I soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23, che hanno emessoobbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugliinteressi ed altri proventi corrisposti ai possessori”;

2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

3) il comma 3-bis é sostituito dal seguente: “3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23, checorrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell’articolo 44 del testo unico delleimposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovverointervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nelcaso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta é operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3,anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti”;

4) al comma 5, il terzo periodo é soppresso;

b) all’articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole “prospetti periodici” sono aggiunte leseguenti: “al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Statiinclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle impostesui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui alperiodo precedente.”;

c) allarticolo 27:

1) al comma 3, il secondo periodo é soppresso;

2) al comma 3, all’ultimo periodo, le parole “dei quattro noni” sono sostituite dalle seguenti: “di un quarto”.

14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all’articolo 10-ter, dopo il comma 2 é aggiunto il seguente comma: “2-bis. Iproventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titolidi cui allarticolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alleobbligazioni emesse dagli Stati inclusi nel lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1,del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità diindividuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.”.

15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, comma 1, le parole “commi 1-bis e 1-ter” sono sostituite dalle parole “comma 1-bis”;

b) all’articolo 73, il comma 5-quinquies, é sostituito dal seguente: “5-quinquies. Gli organismi di investimentocollettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, giàautorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sonosoggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicanola ritenuta prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e leritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dallarticolo 26-quinquies del predettodecreto nonché dallarticolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni..

16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227,all’articolo 4, comma 1, le parole: “commi 1-bis e 1-ter” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1-bis”.

17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 dell’articolo 3 é sostituito dal seguente: “115. Se i titoliindicati nel comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale é rappresentato da azioni non negoziate inmercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazioeconomico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento diemissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per leobbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Statiaderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocatimediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale diriferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso direndimento effettivo all’emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l’importoderivante dall’applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi effettividi remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi diremunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario, all’importo e alla durata del prestito nonché allegaranzie prestate.”.

18. Nel decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allarticolo 2:

1) il comma 1-ter é abrogato;

2) il comma 1-quater é sostituito dal seguente: “1-quater. L’imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessied altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1.”;

3) nel comma 2, le parole “commi 1, 1-bis e 1-ter” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole “commi 1 e1-bis”;

b) all’articolo 3, comma 5, le parole “commi 1-bis e 1-ter” sono sostituite dalle parole “comma 1-bis”;

c) all’articolo 5, le parole “commi 1, 1-bis e 1-ter” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole “commi 1 e1-bis”.

19.Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, al comma 2, dopo l’ultimo periodo é aggiunto il seguente: “Ai fini del presente comma, i redditidiversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cuial decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con ildecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 percento dell’ammontare realizzato;”;

b) all’articolo 6, al comma 1, dopo l’ultimo periodo é aggiunto il seguente: “Ai fini del presente articolo, i redditidiversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cuial decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico sono computati nella misuradel 62,5 per cento dell’ammontare realizzato;”;

c) allarticolo 7:

1)al comma 3, la lettera b) é sostituita dalla seguente: “b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell’articolo 26 delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;”;

2)al comma 3, lettera c), le parole “del 12,50 per cento”, ovunque ricorrano, sono soppresse;

3)al comma 4, dopo l’ultimo periodo é aggiunto il seguente: “Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalleobbligazioni e dagli altri titoli di cui allarticolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato aisensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per centodell’ammontare realizzato;”.

20.Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,n. 410, all’articolo 6, comma 1, le parole “del 12,50 per cento” sono soppresse.

21.Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, allarticolo 17, comma 3, le parole del 12,50 per cento,sono soppresse.

22.Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativacomunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggettivigilati dall’ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1 aprile1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini delladeterminazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma l’applicazione dell’articolo 96 e dell’articolo 109,comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi adecorrere dal 20 luglio 2011.

23.I redditi di cui allarticolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a ritenuta,ai sensi dellarticolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 26-terdel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quotadei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decretoemanato ai sensi dellarticolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con ildecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delleconomia edelle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.

24.Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1 gennaio 2012.

25.A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)il comma 8 dell’articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge7 giugno 1974, n. 216;

b)i commi da 1 a 4 dell’articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 agosto 1996, n. 425.

26.Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 11, per gli interessi e altri proventi soggettiall’imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all’articolo 2, comma2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all’articolo 3 del citatodecreto alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola aventescadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della cedolao della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi invaluta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito delconto unico.

27.Ai redditi di cui allarticolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cuial decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31dicembre 2011, si applica l’aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la datadi sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui alprecedente periodo si tiene conto dell’ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi edel tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite condecreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

28.Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater),del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenzee dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delleimposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporalidi deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con ildecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21novembre 1997, n. 461.

29.A decorrere dalla data del 1 gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenzedi cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore diacquisto, o del valore determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21novembre 1997, n. 461, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo statogrezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che ilcontribuente:

a)opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimentocollettivo in valori mobiliari di cui all’articolo 73, comma 5-quinquies, del citato testo unico, a organismi diinvestimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all’articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo1983, n. 77;

b)provveda al versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

30.Ai fini del comma 29, nel caso di cui allarticolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,l’opzione di cui alla lettera a) del comma 29 é esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende atutti i titoli o strumenti finanziari detenuti; l’imposta sostitutiva dovuta é corrisposta secondo le modalità e nei terminiprevisti dal comma 4 dello stesso articolo 5. Nel caso di cui allarticolo 6 del decreto legislativo 21 novembre1997, n. 461, lopzione si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione epuò essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l’imposta sostitutiva é versata dagli intermediari entro il 16 maggio2012, ricevendone provvista dal contribuente.

31.Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30, per i proventi di cui all’articolo 44, comma 1,lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo di cui al comma 29,lettera a), l’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricatidel pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni; l’imposta sostitutivaé versata dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.

32.Le minusvalenze e perdite di cui allarticolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unicodelle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e daglialtri redditi diversi di cui allarticolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle impostesui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzatisuccessivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.

33.Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione dai risultatidi gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi ilimiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo21 novembre 1997, n. 461.

34.Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dei commi da29 a 32.

35.Allultimo periodo del comma 4 bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola“446” sono aggiunte le seguenti: “e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore,anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente”. All’articolo 1, comma 1-bis, deldecreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole “o aree territoriali” sonoaggiunte le seguenti: “, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998,n. 146”.

35-bis. Allarticolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate leseguenti modifiche:

a)al comma 1, lettera d), le parole: “e amministrativi” sono soppresse;

b)al comma 3-bis, dopo le parole: “procedura civile e” sono inserite le seguenti: “il proprio indirizzo di postaelettronica certificata ai sensi dell’articolo”;

c)al comma 6, é aggiunto il seguente periodo: “Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, ilprocesso si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)”;

d)al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;

e)dopo il comma 6-bis, é inserito il seguente:

“6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove ildifensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora laparte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi é dovuto inogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non sié costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Aifini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti cheintroducono domande nuove”;

f)al comma 6-quater, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per le controversie tributarie di valoreindeterminabile”.

35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a)all’articolo 125, primo comma, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il difensore deve, altresì, indicare ilproprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax”;

b)all’articolo 136, é aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma”.

35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a)all’articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole: “codice fiscale” sono aggiunte le seguenti: “e dell’indirizzo diposta elettronica certificata”;

b)all’articolo 18, comma 4, dopo le parole: “codice fiscale” sono inserite le seguenti: “e all’indirizzo di postaelettronica certificata”;

c)all’articolo 22, comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All’atto della costituzione in giudizio, ilricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che sicostituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data dinotificazione del ricorso”.

35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modifiche:

a)all’articolo 37, al comma 3, le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2011”, e al comma 7, le parole: “alle controversie instaurate” sonosostituite dalle seguenti: “ai procedimenti iscritti a ruolo”;

b)all’articolo 39, comma 4, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del periodo precedente, si intendono inservizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell’indizione dei concorsi”.

35-sexies. Allarticolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, é aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato alprocedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importocorrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

35-septies. Allarticolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modifiche:

a)al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ed esercitano, anche in forma nonindividuale, le attività individuate nella lettera i)”;

b)al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole: “parenti fino al terzo grado” sono sostituite dalleseguenti: “parenti fino al secondo grado”.

35-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, é istituitaun’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie “money transfer” edaltri agenti in attività finanziaria. L’imposta é dovuta in misura pari al 2 per cento dell’importo trasferito con ognisingola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. L’imposta non é dovuta per i trasferimenti effettuati daicittadini dell’Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell’Unione europea. Sono esentati itrasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

36.Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni, peressere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sedeeuropea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito decreto delMinistero dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraversoseparata contabilizzazione. A partire dall’anno 2014, il Documento di economia e finanza conterrà una valutazionedelle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall’attività di contrasto all’evasione. Dette maggiori entrate,al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in unFondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali econtributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a)alla lettera b), le parole: “per la quota del 30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “per la quota del 40 percento”;

b)alla lettera b-bis), le parole: “per la quota del 55 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “per la quota del 65per cento”.

36-ter. Alcomma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: “si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali” sono sostituitedalle seguenti: “non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali”.

36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d’impostasuccessivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelladeterminazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta delperiodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.

36-quinquies. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 75 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, éapplicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensidell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall’articolo 30, comma 1, della legge 23dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle società trova comunque applicazionedetta maggiorazione.

36-sexies. I soggetti indicati nellarticolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hannoesercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi,assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies eprovvedono al relativo versamento.

36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato pertrasparenza ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nellarticolo30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l’opzione per latassazione di gruppo ai sensi dellarticolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.

36-octies. I soggetti indicati nellarticolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hannoesercitato, in qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui allarticolo 115 o allarticolo 116 deltesto unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile allamaggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti,l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettanoil proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del redditoimputato dalla società partecipata.

36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodod’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale impostadel periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da36-quinquies a 36-octies.

36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’impostaconsecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta ai fini e per gli effettidel citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operativedi cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell’arco temporale di cui al medesimocomma, le società e gli enti siano per due periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato unreddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.

36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodod’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale impostadel periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e36-undecies.

36-terdecies. Allarticolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), éinserita la seguente:

“h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di benidell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”.

36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per uncorrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi indeduzione dal reddito imponibile.

36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione delreddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testounico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.

36-sexiesdecies. Al fine di garantire l’attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l’impresaconcedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beniconcessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini perl’effettuazione della predetta comunicazione. Per l’omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione dellastessa con dati incompleti o non veritieri, é dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delladifferenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell’ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti sisiano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, é dovuta, in solido, lasanzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

36-septiesdecies. L’Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle personefisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto,in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dalperiodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, qualeimposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da36-terdecies a 36-septiesdecies.

36-undevicies. In deroga a quanto previsto dallarticolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, lAgenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di specificheliste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui alcitato articolo 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie diinformazioni da acquisire.

36-vicies. Al comma 1 dellarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,é abrogata la lettera rr).

36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a)all’articolo 2, é abrogato il comma 3;

b)all’articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: “a lire centocinquanta milioni” sono sostituite dalle seguenti: “aeuro trentamila”;

c)all’articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: “a lire tre miliardi” sono sostituite dalle seguenti: “a euro unmilione”;

d)all’articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: “a lire duecento milioni” sono sostituite dalle seguenti: “a eurocinquantamila”;

e)all’articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: “a lire quattro miliardi” sono sostituite dalle seguenti: “a euro duemilioni”;

f)all’articolo 5, comma 1, le parole: “a lire centocinquanta milioni” sono sostituite dalle seguenti “a eurotrentamila”;

g)all’articolo 8, é abrogato il comma 3;

h)all’articolo 12, dopo il comma 2, é aggiunto il seguente:

“2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l’istituto della sospensione condizionaledella pena di cui all’articolo 163 del codice penalenon trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamentele seguenti condizioni: a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari; b)l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro”;

i)all’articolo 13, comma 1, le parole: “alla metà” sono sostituite dalle seguenti “ad un terzo”;

l)all’articolo 17, é aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di unterzo”;

m)all’articolo 13, dopo il comma 2, é inserito il seguente:

“2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice diprocedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e2”.

36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto.

36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milionidi euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamentestrumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e impostesul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sestocomma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo diimposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, sono ridotte alla metà.

36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: “agli effetti dell’IVA” sono inseritele seguenti: “iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, chedimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite conprovvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,”.

Art. 3
Abrogazione delle indebite restrizioni allaccesso e allesercizio delle professioni e delle attività economiche
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.In attesa della revisione dell’articolo 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un annodalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti alprincipio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed é permesso tutto ciò che non éespressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a)vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b)contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c)danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;

d)disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali evegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e)disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

2.Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela dellaconcorrenza tra le imprese.

3.Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative stataliincompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti dellasegnalazione di inizio di attività e dell’autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza delpredetto termine, l’adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti disemplificazione normativa.

4.L’adeguamento di Comuni, Province e Regioni all’obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazionedella virtuosità dei predetti enti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertitodalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5.Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33 comma 5 della Costituzione per l’accesso alle professioniregolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni aiprincipi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alladifferenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della piùampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a)l’accesso alla professione é libero e il suo esercizio é fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza digiudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero dipersone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa areageografica, é consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca unadiscriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria,della sede legale della società professionale;

b)previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predispostisulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativavigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continuadetermina un illecito disciplinare e come tale é sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamentoprofessionale che dovrà integrare tale previsione;

c)la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivosvolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio dellaprofessione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suoconcreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà esserecomplessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadrostipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studioper il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni dellapresente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d)il compenso spettante al professionista é pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionaleprendendo come riferimento le tariffe professionali. É ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alletariffe. Il professionista é tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello dellacomplessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimentoalla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committenteé un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazioneprofessionale é resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro dellaGiustizia;

e)a tutela del cliente, il professionista é tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’eserciziodell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gliestremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generalidelle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti,dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f)gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventifunzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari edi un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale éincompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presentelettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g)la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoliprofessionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, élibera. Le informazioni devonoessere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

6.Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l’accesso alle attività economiche e il loro esercizio sibasano sul principio di libertà di impresa.

7.Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio delle attività economiche devono garantire ilprincipio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all’introduzione di restrizioniall’accesso e all’esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.

8.Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall’ordinamento vigentesono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto.

9.Il termine “restrizione”, ai sensi del comma 8, comprende:

a)la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare unaattività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenzeo autorizzazioni amministrative per l’esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamentesulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b)l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisognosecondo l’autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l’offerta di servizi da parte di personeche hanno già licenze o autorizzazioni per l’esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte ditutta la società con riferimento all’intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c)il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione aesercitarla solo all’interno di una determinata area;

d)l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio della professione o di unaattività economica;

e)il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f)la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcunecategorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g)la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridicarichiesta all’operatore;

h)l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalladeterminazione, diretta o indiretta, mediante l’applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su basepercentuale;

l) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.

10.Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamentoda emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta delMinistro competente entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

11.Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall’abrogazione delle restrizionidisposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, puòessere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per la concorrenza ed il mercato, entroquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:

a)la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;

b)la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nellalibertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui é destinata;

c)la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso disocietà, sulla sede legale dell’impresa.

12.Allarticolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dellordinamentomilitare sostituire la lettera d) con la seguente: “d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a),sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della compatibilità finanziaria congli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia,dell’indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, al Ministero della difesa,mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previoversamento all’entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui all’articolo 619, per le spese diriallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazionedel settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all’articolo1836, previa deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro degli immobili alienati e una quotacompresa tra il 5 e il 10 per cento che può essere destinata agli enti territoriali interessati, in relazione allacomplessità e ai tempi dell’eventuale valorizzazione. Alla ripartizione delle quote si provvede con decreti delMinistro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell’economia e dellefinanze; in caso di verifica negativa della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, i proventi dicui alla presente lettera sono riassegnati al fondo ammortamento dei titoli di Stato”.

Art. 4
Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dellunioneeuropea
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi,verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito“servizi pubblici locali”, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche diuniversalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi incui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un serviziorispondente ai bisogni della comunità.

2.All’esito della verifica l’ente adotta una delibera quadro che illustra l’istruttoria compiuta ed evidenzia, per isettori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per lastabilizzazione, lo sviluppo e l’equità all’interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime diesclusiva del servizio.

3.Alla delibera di cui al comma precedente é data adeguata pubblicità; essa é inviata all’Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4.La verifica di cui al comma 1 é effettuata entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e poiperiodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa é comunque effettuata prima di procedere alconferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.

5.Gli enti locali, per assicurare agli utenti l’erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione dibeni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali,definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventualicompensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe enei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

6.All’attribuzione di diritti di esclusiva ad un’impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali conseguel’applicazione di quanto disposto dall’articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

7.I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cuisono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall’articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, dellalegge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

8.Nel caso in cui l’ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all’attribuzione di dirittidi esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società inqualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principidel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, inparticolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, paritàdi trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto deglistandard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, oveesistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

9.Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenzapubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

10.Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, possono essere ammesse alleprocedure competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentinola possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l’affidamento diomologhi servizi.

11.Al fine di promuovere e proteggere l’assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la letteradi invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:

a)esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali nonduplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l’effettuazione del servizio possa costituire elementodiscriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b)assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche eal valore del servizio e che la definizione dell’oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e ilconseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

c)indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell’affidamento commisurata alla consistenza degliinvestimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso ladurata dell’affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

d)può prevedere l’esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedonosingolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazioneoggetto del servizio, l’aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sullabase di un’oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori delmercato di riferimento;

e)prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall’ente affidante ecomposta da soggetti esperti nella specifica materia;

f)indica i criteri e le modalità per l’individuazione dei beni di cui al commi 29, e per la determinazionedell’eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestioneai sensi del comma 30;

g)prevede l’adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

12.Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempostesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, el’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invitoassicura che:

a)i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelliriferiti al prezzo delle quote societarie;

b)il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l’interadurata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;

c)siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

13.In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggettodell’affidamento é pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l’affidamento può avvenire afavore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento europeo per lagestione cosiddetta “in house”.

14.Le società cosiddette “in house” affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate alpatto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, insede di attuazione dellarticolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull’osservanza, da parte dei soggettiindicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

15.Le società cosiddette “in house” e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizipubblici locali, applicano, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, e successive modificazioni.

16.Larticolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolosono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato é avvenuta mediante procedurecompetitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dispecifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall’articolo32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

17.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successivemodificazioni, le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propriprovvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispettodei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino alladozione deipredetti provvedimenti, é fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Ilpresente comma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

18.In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette “in house” e in tutti i casi incui il capitale sociale del soggetto gestore é partecipato dall’ente locale affidante, la verifica del rispetto delcontratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondomodalità definite dallo statuto dell’ente locale, alla vigilanza dell’organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguentidel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizionicontenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19.Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell’ente locale, nonché degli altriorganismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblicilocali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divietosi applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incaricoinerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplinadefinita dagli organismi di controllo competenti.

20.Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quartogrado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato neltriennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggettiche hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

21.Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anniprecedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all’articolo 77 del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitaledella stessa società.

22.I componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devonoaver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione delservizio di cui si tratta.

23.Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, nonpossono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare daparte del medesimo ente locale.

24.Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni digara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

25.Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codicedi procedura civile.

26.Nell’ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall’ente locale che la indice, i componenti dellacommissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell’ente locale stesso.

27.Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da conferiresuccessivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

28.Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

29.Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedentegestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili acosti socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f),dall’ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

30.Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamenteammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originarionon ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano fermele disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presentedecreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell’entrata in vigore del presentedecreto.

31.L’importo di cui al comma 30 é indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per ilsuccessivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata dellagestione.

32.Fermo restando quanto previsto dallarticolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dallarticolo 1, comma 117,della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti nonconformi a quanto stabilito dal presente decreto é il seguente:

a)gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13,nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano,improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;

b)le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione delsocio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8,le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativiconnessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazionedell’ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;

c)le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione delsocio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8,le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessialla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d)gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate inborsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenzaprevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente,attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati eoperatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 percento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmentee senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del31 dicembre 2015.

33.Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenentia Stati membri dell’Unione europea, che, in Italia o all’estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di attoamministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenzapubblica ovvero ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui é affidata la gestione delle reti, degli impianti e dellealtre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attività di erogazione dei servizi, non possonoacquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri entipubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate opartecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e nonsi applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamentecontrollate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12. Isoggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale allaprima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica,avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

34.Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previstodai commi 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997,n. 422, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.

35.Restano salve le procedure di affidamento già avviate all’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Norme in materia di società municipalizzate
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.Una quota del Fondo infrastrutture di cui allart. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base allalegislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l’anno 2013 e 250 milioni di euro per l’anno 2014, édestinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizipubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L’effettuazione delle dismissioni é comunicata aipredetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilitàinterno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissioneeffettuata.

La quota non assegnata agli enti territoriali é destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-quinquies.

Art. 6
Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizioattività. Ulteriori semplificazioni
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.All’art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al comma 4, dopo le parole “primo periodo del comma 3” sono inserite le seguenti: “ovvero di cui al comma6-bis”;

b)al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: “disposizioni di cui”, sono inserite le seguenti: “al comma 4e”;

c)é aggiunto, in fine, il seguente comma:

“6-ter.La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono adattività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possonosollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l’azione di cui all’art.31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

2.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:

a)il comma 1116, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b)larticolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2009, n. 102;

c)il comma 2, lettera a), dellarticolo 188-bis, e larticolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 esuccessive modificazioni;

d)larticolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

e)il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

f)larticolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso articolo 260-bis;

g)il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 esuccessive modificazioni;

h)il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.

3.Resta ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell’articolo188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essereeffettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario diidentificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

4.Allart. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, sono soppresse le seguenti parole: “ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionalidelle località turistiche o città d’arte”.

5.Allarticolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:

2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso ilSistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra lepubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenticondivisi di riconoscimento unificati, l’autenticazione certa dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestionedel processo di pagamento.”.

6.Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall’articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire larealizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.

Art. 7
Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero,dellenergia elettrica e del gas
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.Al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)all’alinea, le parole: “superiore a 25 milioni di euro”, sono sostituite dalle seguenti: “superiore a 10 milioni dieuro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro”;

b)la lettera c) é sostituita dalle seguenti: “c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione ocommercializzazione dell’energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale”;

c)le parole da: “La medesima disposizione” fino a “o eolica” sono soppresse.

2.In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 81del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, comemodificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2010.

3.Per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l’aliquota dell’addizionale di cui alcomma 16 dell’articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, é aumentata di 4 punti percentuali.

4.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della determinazione dell’acconto di imposta dovuto peril periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

5.A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell’onere sui prezzi al consumo.

6.Dall’attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro perl’anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratoricomparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti inazienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti dilavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisiaziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.

2.Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazionedel lavoro e della produzione incluse quelle relative: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuovetecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti atermine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorsoalla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina delrapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, allatrasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fattaeccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

3.Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordointerconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unitàproduttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza deilavoratori.

Art. 9
Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.All’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a)il comma 8 é sostituito dal seguente: “8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livellonazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverseunità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 31 deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando lealiquote d’obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratoriaventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze acompenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventisede in Italia”;

b)dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi: “8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà dicui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono leunità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all’articolo 31 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all’articolo 9, comma 6, dal quale risulta l’adempimentodell’obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresaappartenente al gruppo”; “8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, adassumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore aquello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttivedella medesima regione”; “8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cuiai commi 8, 8-bis e 8-ter”.

Art. 10
Fondi interprofessionali per la formazione continua
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.Allarticolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole si possono articolareregionalmente o territorialmente” aggiungere le seguenti parole “e possono altresì utilizzare parte delle risorse aessi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto”.

Art. 11
Livelli di tutela essenziali per lattivazione dei tirocini
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso deglispecifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzieall’espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, isoggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative didetenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi,proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e nonoltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.

2.In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con ledisposizioni di cui al comma che precede, l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamentodi attuazione.

Art. 12
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.Dopo l’articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

“Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attivitàlavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato dibisogno o di necessità dei lavoratori, é punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1)la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali ocomunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2)la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativaobbligatoria, alle ferie;

3)la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre illavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;

4)la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiativeparticolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

1)il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2)il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3)l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo allecaratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 603-ter (Pene accessorie). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui losfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l’interdizione dagli uffici direttivi delle personegiuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura diopere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui alprimo comma importa altresì l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi osussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione europea, relativi al settore di attività in cui haavuto luogo lo sfruttamento. L’esclusione di cui al secondo comma é aumentata a cinque anni quando il fatto écommesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, numeri 1) e3)”.

Art. 13
Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità.Riduzione delle spese per i referendum
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,ai membri degli organi costituzionali si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni oindennità di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, inmisura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 per cento per laparte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puòessere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

2.In attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e dellarideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell’articolo 1,comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a)l’indennità parlamentare é ridotta del 50 per cento per i parlamentari che svolgano qualsiasi attività lavorativaper la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell’indennità medesima. La riduzione siapplica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annualerelativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 dalla quale emerge il superamento dellimite di cui al primo periodo;

b)le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore del presente decreto le modalità più adeguate per correlare l’indennità parlamentare altasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.

3.La carica di parlamentare é incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva. Tale incompatibilità siapplica a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4.Allarticolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111, dopo il comma 2, é aggiunto il seguente: “2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più diun referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell’articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n.352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.”.

Art. 14
Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, aifini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametrigià previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, irispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:

a)previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale,sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni conpopolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milionidi abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero deiconsiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto é adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla datadi entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quelladella data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presentedecreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possonoaumentarne il numero;

b)previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero deicomponenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all’unità superiore. La riduzione deve essere operata entrosei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla primalegislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c)riduzione a decorrere dal 1 gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 25gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delleutilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell’indennità massimaspettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto;

d)previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all’effettiva partecipazione ailavori del Consiglio regionale;

e)istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sullaregolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente; i componenti tale Collegio sono sceltimediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale,nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specificaqualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli entiterritoriali;

f)passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dallaprima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alsistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

2.L’adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l’applicazione dell’articolo 27 della legge 5 maggio2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi delcitato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, edelemento di riferimento per l’applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

Art. 15
Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorreredalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presentedecreto, sono soppresse le Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale dellapopolazione del 2011 sia superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000chilometri quadrati.

2.Entro il termine fissato al comma 1 per la soppressione delle Province, i Comuni del territorio dellacircoscrizione delle Province soppresse esercitano l’iniziativa di cui all’articolo 133 della Costituzioneal fine diessere aggregati ad un’altra provincia all’interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuitàterritoriale.

3.In assenza di tale iniziativa entro il termine di cui al comma 1 ovvero nel caso in cui entro il medesimo terminenon sia ancora entrata in vigore la legge statale di revisione delle circoscrizioni provinciali, le funzioni esercitatedalle province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facentiparte delle circoscrizioni delle Province soppresse oppure attribuirle alle Province limitrofe a quelle soppresse,delimitando l’area di competenza di ciascuna di queste ultime. In tal caso, con decreto del Ministro dell’Interno, sonotrasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

4.Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

5.A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore delpresente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigentealla data di entrata in vigore del presente decreto é ridotto della metà, con arrotondamento all’unità superiore.Resta fermo quanto previsto dai commi da 1 a 3 del presente articolo.

6.La soppressione delle Province di cui al comma 1 determina la soppressione degli uffici territoriali del governoaventi sede nelle province soppresse; con decreto del Ministro dell’interno sono stabilite le modalità di attuazionedel presente comma.

7.Fermo quanto previsto dal comma 6, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si procede alla revisionedelle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse.

Art. 16
Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanzapubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, adecorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei Comuni conpopolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, il Sindaco é il solo organo di governo e sono soppressi la Giunta ed ilConsiglio comunale. Tutte le funzioni amministrative sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altriComuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mediante la costituzione, nell’ambito delterritorio di una provincia, salvo quanto previsto dall’articolo 15 del presente decreto, dell’unione municipale.

2.Nei Comuni di cui al comma 1, il Sindaco é eletto a suffragio universale e diretto. Ciascun elettore ha diritto divotare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno o il nominativo sulla schedaelettorale. É proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso diparità di voti, si applica l’articolo 71 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267. Restano ferme le norme vigenti in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità e per lapresentazione della candidatura previste per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

3.L’unione municipale é costituita dai comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti al finedell’esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici di spettanza comunale. Lacomplessiva popolazione residente nel territorio dell’unione municipale é pari almeno a 5.000 abitanti, salvo diversolimite demografico individuato con delibera della Giunta regionale.

4.Nel caso in cui non vi siano altri Comuni contermini con popolazione inferiore a 1000 abitanti, a tali Comuni siapplicano, ai fini della composizione degli organi di governo, le norme previste per i Comuni con popolazione fino a3.000 abitanti di cui al comma 9, lettera a). I comuni di cui al primo periodo costituiscono, con i comuni contermini,unioni di comuni, ai sensi dell’articolo 32 del citato Testo unico al fine di ridurre le spese complessive.

5.Gli organi dell’unione municipale sono l’assemblea municipale, il presidente dell’unione municipale e la giuntamunicipale. L’assemblea municipale é costituita dai sindaci dei comuni costituenti l’unione municipale ed esercita,sul territorio dell’unione municipale, le competenze attribuite dal citato Testo unico ai Consigli comunali.L’assemblea municipale elegge, nel suo seno, il Presidente dell’unione municipale, al quale spettano, sul territoriodell’unione municipale, le competenze del Sindaco stabilite dall’articolo 50 del citato Testo unico. Spettano aiSindaci dei comuni facenti parte dell’unione municipale le attribuzioni di cui all’articolo 54 del citato Testo unico. IlPresidente dell’unione municipale nomina, fra i componenti l’assemblea municipale, la giunta municipale, compostada un numero di assessori non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione uguale a quellacomplessiva dell’unione municipale. La Giunta esercita, sul territorio dell’unione municipale, le competenze di cuiall’articolo 48 del citato Testo unico.

6.Lo statuto dell’unione municipale individua le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 5 e nedisciplina i rapporti.

7.Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensidell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concertocon il Ministro per le riforme per il federalismo, é disciplinato il procedimento di prima costituzione dell’unionemunicipale, prevedendo in ogni caso che, nel caso in cui siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni dicui al comma 1 e la costituzione dell’unione municipale non sia avvenuta, il Prefetto stabilisca per i Comuniinteressati un termine per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario ad actaal fine di provvedere alla convocazione dell’Assemblea municipale per gli adempimenti previsti.

8.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento e funzionamento dei Comuni.

9.A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore delpresente decreto:

a)per i comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale é composto, oltre alSindaco, da cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori é stabilito in due;

b)per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti, il consiglio comunale é composto, oltre alSindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori é stabilito in tre;

c)per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale é composto, oltreal Sindaco, da nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori é stabilito in quattro.

10.Allarticolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “5.000 abitanti o nel quadruplo del numerodegli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati”, sono sostituite dalle seguenti: “10.000abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale,”; le lettere b) e c) delmedesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: “b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le seifunzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dellarticolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009.

11.A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del presentedecreto, i revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essereinseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica egestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

12.Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascunanno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del Testo unico degli enti locali di cui al18 agosto 2000, n. 267. Tale prospetto é trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed épubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’ente locale. Con atto di naturanon regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 3 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo delprospetto di cui al primo periodo.

13.Allarticolo 14, comma 32, alinea del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”;alla lettera a), del medesimo comma 32, le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre2012”.

14.Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte deglienti locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previstodallarticolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dellarticolo 14, comma 32, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Nel caso in cui, allesito dellaccertamento, ilPrefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli entiinadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nominaun commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari.

Art. 17
Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dellEconomia e del Lavoro
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)l’articolo 2 é sostituito dal seguente: “Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro é composto da esperti eda rappresentanti delle categorie produttive, in numero di settanta, oltre al presidente e al segretario generale,secondo la seguente ripartizione:

a)dodici esperti di chiara fama, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali ottonominati dal Presidente della Repubblica e quattro proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Fra essil’Assemblea nomina un vicepresidente;

b)quarantotto rappresentanti di vertice delle categorie produttive, dei quali ventiquattro rappresentanti deilavoratori dipendenti attivi, sei rappresentanti dei lavoratori autonomi attivi e diciotto rappresentanti delle imprese.Fra essi l’Assemblea nomina due vicepresidenti;

c)dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei qualicinque designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale peril volontariato. Fra essi l’Assemblea nomina un vicepresidente.”. b) l’articolo 14 é sostituito dal seguente: “Gli atti delCNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidentie il segretario generale, può istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più diquindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoriaspetta ad uno dei vicepresidenti.”.

2.Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati. É altresì abrogata, ocoerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. Entro trentagiorni dall’entrata in vigore del presente decreto il Presidente della Repubblica provvede alla nomina dei nuovirappresentanti delle categorie produttive di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,come sostituito dal precedente comma 1.

Art. 18
Voli in classe economica
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche,anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, diaziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti odi altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizioall’interno dell’Unione europea utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica. Resta fermoquanto previsto dall’articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Allarticolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole al personale con qualifica noninferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché” sono soppresse.

Art. 19
Disposizioni finali
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.Alle maggiori spese derivanti dall’attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all’articolo 1 commi 16e 25, all’articolo 2 comma 1, all’articolo 5 e all’articolo 7, pari complessivamente a 4.154,6 milioni di euro per l’anno2012 a 1.280 milioni di euro per l’anno 2013, 1.289 milioni di euro per l’anno 2014, 323 milioni di euro per l’anno2015 e 16 milioni di euro per l’anno 2016, che aumentano in termini di indebitamento netto a 1.330 milioni per l’anno2013 ed a 1.439 milioni per l’anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presentedecreto.

2.Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

Art. 20
Entrata in vigore
(In vigore dal 13 agosto 2011)

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dellaRepubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


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