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CRD4, Solvency II e agenzie di rating: il Governo approva in esame preliminare i decreti di recepimento

14 Febbraio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Nel corso del Consiglio dei Ministri di martedì 10 febbraio sono stati approvati diversi provvedimenti, tra cui, per quanto qui maggiormente interessa, i decreti legislativi di recepimento della direttiva 2013/36/UE (CRD IV), della direttiva 2009/138 (Solvency II) e direttiva 2013/14/UE sulle agenzie di rating del credito.

I provvedimenti sono stati approvati in esame preliminare, al fine dell’invio alle Commissioni parlamentari di merito che dovranno esprimere il loro parere.

Di seguito si riporta espressamente il comunicato stampa pubblicato sul sito internet del Governo relativamente ai suddetti decreti.

Enti creditizi

Recepimento di direttiva europea su accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha approvato un decreto legislativo che contiene le modifiche al Testo Unico Bancario e al Testo Unico della Finanza volte a recepire, a livello legislativo, la direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. “CRD4”), in attuazione della delega contenuta negli artt. 1 e 3 della legge 154/2010 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre).

La direttiva 2013/36/UE e il connesso regolamento 2013/575 /UE (c.d. “CRR”) definiscono un assetto organico di regolamentazione e controllo sulle banche e sulle imprese di investimento accogliendo i contenuti del terzo accordo di Basilea sul capitale. Essi mirano, nel complesso, al rafforzamento della disciplina prudenziale e all’accrescimento del livello di armonizzazione delle regole applicabili agli intermediari che operano nel mercato unico europeo.

non per tutte le disposizioni della CRD4 è necessaria la trasposizione attraverso una fonte di rango primario: la Banca d’Italia è già delegata a disciplinare con propri provvedimenti generali e con la circolare 285 del 17 dicembre 2013 e i successivi aggiornamenti ha quindi dato attuazione alle disposizioni di CRD4 in tema di:

accesso al mercato e struttura (inclusa la disciplina dell’autorizzazione all’attività bancaria e dei gruppi bancari, nonché l’operatività transfrontaliera con stabilimento di succursali e in libera prestazione dei servizi);

  • misure prudenziali (incluse le disposizioni sulle riserve di capitale aggiuntive);
  • processo prudenziale;
  • informativa al pubblico Stato per Stato;
  • governo societario, controlli interni, gestione dei rischi;
  • politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

La normativa primaria è invece necessaria laddove il recepimento della CRD4 comporta la modifica delle vigenti disposizioni del t.u.b.

I principali interventi riguardano:

  • La disciplina dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale. Lo schema di decreto legislativo prevede una complessiva riforma della materia, volta a integrare i requisiti oggettivi di onorabilità e di professionalità (nonché di indipendenza nel caso degli esponenti) con criteri di competenza e correttezza, da enucleare nella disciplina secondaria; ciò consentirà all’intermediario e alla vigilanza una valutazione più completa dell’idoneità, anche in relazione alle specifiche circostanze. In applicazione del principio in base al quale gli esponenti debbono dedicare un tempo adeguato all’espletamento del proprio incarico, è prevista una disciplina dei limiti al cumulo degli incarichi; in conformità della delega legislativa (articolo 3,comma 1, lettera d), LDE) è stato individuato nel primo rinnovo degli organi successivo all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle Autorità di vigilanza il momento della prima valutazione dei nuovi requisiti di idoneità.
  • I poteri di intervento. L’elenco dei poteri assegnati a Banca d’Italia e Consob è sostanzialmente confermato. Esso è però integrato con la previsione del potere, assegnato a Banca d’Italia, (in conformità dell’articolo 3, comma 1, lettera e) LDE) di rimuovere uno o più esponenti aziendali quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca e non sia possibile – anche per ragioni di urgenza – pronunciarne la decadenza per perdita dei requisiti.
  • L’introduzione di meccanismi per la segnalazione, sia all’interno degli intermediari sia verso l’autorità di vigilanza, di eventuali violazioni normative da parte del personale (c.d. whistleblowing);
  • Una riforma complessiva della disciplina delle sanzioni amministrative. In attuazione della direttiva sono previste innovazioni di notevole rilievo. La CRD4 realizza un’importante riforma del sistema sanzionatorio al quale si stanno allineando tutte le proposte di direttiva in materia finanziaria: l’articolo 65, comma 2, CRD4, sancisce il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l’ente e solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l’esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. I massimali delle sanzioni pecuniarie vengono elevati. Sono introdotte misure di carattere non pecuniario: si tratta dell’interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni presso intermediari e dell’ordine di porre termine alle violazioni, c.d. “cease and desist order”, irrogabile in alternativa alla sanzione pecuniaria per violazioni di scarsa offensività o pericolosità.

Assicurazione e riassicurazione

Attuazione di direttiva europea in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (decreto legislativo – esame preliminare)

Su proposta del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e del Ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, il Consiglio ha approvato in esame preliminare, al fine dell’invio alle Commissioni parlamentari di merito che dovranno esprimere il loro parere, lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2009/138 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, cosiddetta direttiva Solvency II. Si tratta di una direttiva quadro di primo livello che contiene principi generali da recepire nel Codice delle assicurazioni private. Tali principi saranno integrati (secondo livello) da atti delegati e da standard tecnici emanati dalla Commissione europea e direttamente applicabili a livello nazionale; il quadro normativa così definito sarà poi completato da un terzo livello costituito dalle linee-guida EIOPA.

In particolare, la direttiva Solvibilità II, oltre a semplificare la normativa comunitaria vigente attraverso la codificazione delle precedenti direttive “vita” e “danni” (ad esclusione di quelle “auto”), che confluiscono in un quadro normativa unitario e coerente, introduce un nuovo regime di vigilanza prudenziale, con l’obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela degli utenti del servizio assicurativo. La nuova normativa pone l’accento sul rischio e sulla capacità delle imprese di misurarlo e gestirlo: si prevedono nuovi requisiti patrimoniali ancorati ai rischi effettivamente  corsi, si introducono nuovi criteri di valutazione e nuove modalità per la misurazione e mitigazione dei rischi, mentre da un punto di vista qualitativo la nuova normativa pone l’accento sulla governance delle imprese di assicurazione, introducendo nuove funzioni aziendali. Le novità richieste dalla direttivain termini di governance e di criteri di valutazione hanno condotto a rivedere il quadro dei controlli societari delineato dall’attuale quadro normativo nazionale, evitando la moltiplicazione di figure con incarichi simili. In particolare la direttiva prevede: la costituzione obbligatoria, nell’ambito del sistema di governance dell’impresa, di una funzione attuariale con compiti che oggi sono attribuiti per una parte molto significativa all’attuario incaricato per il ramo Vita e RC Auto, nonché criteri di valutazione per fini di vigilanza diversi da quelli del bilancio di esercizio, mentre prima le due valutazioni coincidevano.

Agenzie di rating del credito

Attuazione di direttiva europea relativa alle agenzie di rating del credito (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha approvato un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2013/14/UE che ha come obiettivo la riduzione dell’affidamento esclusivo o meccanico ai rating del credito da parte degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) e da parte dei gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di fondi di investimento alternativi (FIA), così come definiti dall’ordinamento UE, in sede di effettuazione dei propri investimenti. Lo scopo finale è quello di migliorare la qualità degli investimenti realizzati da EPAP, OICVM e FIA, tutelando così coloro che investono in tali fondi. Per gli enti creditizi si applicano direttamente le disposizioni del regolamento (UE) 462/2013, e quindi non sussiste la necessità di alcun intervento di recepimento in questa sede.

Per il settore assicurativo le disposizioni dirette ad evitare l’eccessiva dipendenza dalle valutazioni delle agenzie di rating e l’affidamento esclusivo e meccanico ai rating esterni sono contenute nella direttiva 2014/51/UE c.d. Omnibus II, direttiva che ha modificato la direttiva 2009/138/UE c.d. Solvency II (art. 44, par. 4 bis).

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