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Imposta di bollo del 2 per cento sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati da soggetti extracomunitari privi di matricola INPS e codice fiscale

20 Settembre 2011
Di cosa si parla in questo articolo

Il D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, ha istituito un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie “money transfer” ed altri agenti in attività finanziaria. L’imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell’importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro.

L’imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell’Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell’Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

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