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Fondo di investimento alternativo UE: chiarimenti Consob sulla richiesta di autorizzazione per la commercializzazione in Italia

27 Giugno 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Con Comunicazione del 17 giugno 2016 n. 0057002 la Consob in risposta ad un quesito ha evidenziato come l’art. 44, comma 5, del Tuf, sull’istanza di autorizzazione alla Consob da parte dei gestori di FIA (Fondo di investimento alternativo) UE che intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio, richiede, da un punto di vista soggettivo, il possesso, da parte del gestore, della qualità di gestore di FIA UE e, da un punto di vista oggettivo, la natura di FIA in capo all’OICR che si intende commercializzare in Italia.

La norma è espressione del principio del “mutuo riconoscimento” dell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente dello Stato membro d’origine del GEFIA (gestore del Fondo di investimento alternativo).

Ne consegue che all’Autorità competente dello Stato membro ospitante non è consentito sindacare le caratteristiche “ontologiche” del FIA le cui azioni/quote sono destinate ad essere commercializzate in Italia, posto che la qualificazione in termini di FIA di un determinato OICR compete – in via esclusiva e con efficacia estesa all’intero territorio dell’Unione – all’Autorità dello Stato d’origine.

Nel caso analizzato dalla Consob, trattandosi dunque di un FIA Ue gestito da un GEFIA UE autorizzato dall’Autorità competente di uno Stato membro diverso dall’Italia, la commercializzazione delle azioni del fondo è subordinata all’autorizzazione della Consob ai sensi dell’art. 44, comma 5, del Tuf. Ciò senza possibilità – per la Consob medesima – di apprezzare l’esistenza di una o più delle cause di esenzione indicate nell’art. 32-quater del medesimo TUF.

Sempre con riguardo specifico al caso di specie, la circostanza che l’offerta fosse riservata ai dipendenti o ex dipendenti di società del gruppo rileva ai soli fini della esenzione contenuta nell’art. 34-ter, comma 1, lett. m) del regolamento emittenti, che disapplica la disciplina in materia di offerta al pubblico in caso di offerte “aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o promotori finanziari da parte del loro datore di lavoro o dell’impresa controllante, di un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale in uno Stato appartenente all’Unione europea e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell’offerta”.

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