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Compensazione transfrontaliera delle perdite e requisito della partecipazione diretta della società controllante

14 Gennaio 2019

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Juliane Kokott, ha presentato le proprie conclusioni nella Causa C-608/17, relativa alla possibilità per una società controllante residente in uno Stato membro di dedurre in forza dell’articolo 49 TFUE le perdite definitive di una società indirettamente controllata residente in un altro Stato membro.

Di seguito le conclusioni.

Ai fini della compensazione transfrontaliera delle perdite conseguite da una società controllante, l’articolo 49, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, presuppone che la controllata deficitaria sia detenuta direttamente.

La perdita «meramente» riportata a nuovo non dev’essere considerata quale cosiddetta perdita definitiva nemmeno nel caso in cui, per effetto di restrizioni quanto alla possibilità di compensazione nello Stato della società controllata (di primo livello), essa non abbia potuto essere compensata con gli utili di esercizi precedenti.

Ai fini della valutazione della definitività delle perdite di una controllata di secondo livello occorre parimenti tener conto della possibilità di compensazione e di trasferimento delle perdite a terzi e, quindi, alla rispettiva società controllante (o ad altre società del gruppo) nello Stato membro considerato. Eventuali restrizioni quanto alla loro deducibilità rilevano unicamente ai fini dell’accertamento della sussistenza di perdite «definitive» della società medesima.

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