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Scambio di partecipazioni mediante conferimento: chiarimenti AE sul regime delineato dal Decreto crescita

7 Settembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposte n. 309 del 4 settembre e nn. 314 e 315 del 7 settembre l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale di scambio di partecipazioni mediante conferimento di cui all’articolo 177, comma 2-bis TUIR, introdotto dal Decreto crescita.

Con l’introduzione del suddetto comma 2-bis all’articolo 177 del TUIR, il legislatore è intervenuto sulla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni di cui al precedente comma 2, ovvero lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce – ovvero integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo di diritto, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile, della società le cui quote partecipative sono “scambiate”.

Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha chiarito che, nel regime delineato dall’articolo 177 del TUIR coesistono due discipline aventi presupposti ed ambiti di applicazione differenti essendo diversa la finalità: mentre nel comma 2 l’obiettivo finale è il conseguimento del c.d. controllo di diritto della società scambiata (da valutare avuto riguardo alla posizione della conferitaria e non del/dei conferente/i), nelle operazioni riconducibili al comma 2-bis, viceversa, viene attribuita rilevanza all’oggetto del conferimento (che deve essere una partecipazione definibile come qualificata, richiamando il citato comma 2-bis i medesimi requisiti indicati nell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis) del TUIR) e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.

Quest’ultimo sostanzialmente “converte” una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.

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