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IVA

Integrazione modello IVA TR: chiarimenti Agenzia delle Entrate sui termini di presentazione

15 Novembre 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione del 14 novembre 2018 n. 82 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui termini entro cui è possibile presentare l’integrazione del modello IVA trimestrale (modello IVA TR), necessario per l’ottenimento del rimborso dell’eccedenza a credito IVA maturato nel corso di ciascun trimestre, o per il suo utilizzo in compensazione.

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che l’integrazione/rettifica del modello IVA TR può essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno – o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale – al fine di integrare/modificare elementi che non incidano sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata.

Né, in tale evenienza, è necessario presentare una dichiarazione annuale IVA “sostitutiva nei termini”, considerato che gli elementi modificati non hanno incidenza sul contenuto della dichiarazione annuale.

Ha inoltre precisato che l’integrazione/correzione degli elementi in argomento non costituisce, errore soggetto a sanzione, salvo che – con riferimento al visto di conformità – si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello TR IVA carente del visto. In tale evenienza, infatti, essendosi verificato un utilizzo improprio del credito, in violazione di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7 del D.L. n. 78 del 2009, torna applicabile la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, salva la possibilità di definizione tramite l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

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