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Chiarimenti sulla tassazione applicabile a decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

9 Gennaio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 119/E del 31 dicembre 2014 l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, a decreto ingiuntivo emesso per crediti bancari assistiti da fideiussione.

Secondo l’interpretazione prospettata dall’interpellante, al decreto ingiuntivo recante condanna del debitore principale e dei fideiussori al pagamento delle somme relative ad operazioni di finanziamento soggette ad Iva (in regime di esenzione) dovrebbe applicarsi l’imposta di registro in misura fissa, nella misura complessiva di 400 euro. L’imposta di registro, infatti, andrebbe applicata nella misura fissa sia all’atto giudiziario che alle garanzie fideiussorie, in quanto queste sono, comunque, relative ad operazioni di finanziamento soggette ad IVA.

Secondo l’Agenzia, per i motivi meglio esposti nel documento allegato, fermo restando la tassazione con imposta fissa di registro del decreto ingiuntivo che condanna sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di somme in dipendenza di un finanziamento soggetto ad IVA, l’enunciazione nell’atto del rapporto fideiussorio può assumere rilevo, ai fini dell’imposta di registro, qualora lo stesso non sia stato a suo tempo assoggettato a registrazione.

In sostanza, dunque, la tassazione della fideiussione non resta attratta nella disciplina tributaria dell’Iva per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA.

L’enunciazione nel decreto ingiuntivo della fideiussione andrà, quindi, autonomamente valutata ai fini dell’imposta di registro ed assoggettata a tassazione, secondo i principi dettati dall’articolo 22 del TUR. In particolare, se l’atto di fideiussione non registrato è riconducibile tra gli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso trovano applicazione anche le sanzioni previste, per omessa registrazione del contratto, dall’articolo 69 del TUR (art. 22, comma 1). Qualora l’atto di fideiussione enunciato non rientri, invece, tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, l’imposta si applica solo sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.

Resta fermo che, nell’ipotesi in cui il negozio fideiussorio enunciato nel decreto ingiuntivo e non registrato rientri tra le operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, trova applicazione l’imposta di registro nella misura fissa, in applicazione del principio di alternatività di cui all’articolo 40 del TUR.

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