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Chiarimenti AE in materia di consolidato fiscale

19 Novembre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 488 del 15 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime opzionale tassazione di gruppo ai fini IRES.

Nel caso di specie l’istante, in qualità di soggetto consolidante, presentava il 31 ottobre 2018 il modello Redditi 2018-SC omettendo di indicare nel quadro OP, fra le partecipanti al regime opzionale di tassazione di gruppo ai fini IRES (consolidato fiscale) per il triennio 2018-2020, la società alfa che, alla data di presentazione della dichiarazione, non aveva ancora deliberato la partecipazione al consolidato fiscale.

Successivamente al tale delibera, l’istante presentava una dichiarazione integrativa, inserendo la società alfa nel quadro OP – e versava contestualmente la sanzione amministrativa tributaria.

Coerentemente con la scelta operata, alfa rappresentava, nella nota integrativa riferita all’esercizio 2018, l’intervenuta adesione al consolidato fiscale, specificando che il debito per imposte era stato rilevato “verso la società consolidante.

I chiarimenti riguardano la necessità o meno di avvalersi, per il consolidamento fiscale di alfa per il triennio 2018-2020, dell’istituto della remissio in bonis nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2018, mod. Redditi 2019-SC, quadro OP, ovvero se siano sufficienti la dichiarazione integrativa mod. Redditi 2018-SC ed i sopra descritti comportamenti concludenti.

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