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Anstalt e distribuzione di utili a persona residente: chiarimenti AE sul trattamento fiscale

9 Novembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta n. 433 del 2 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini IRPEF delle somme ricevute da persona fisica fiscalmente residente in Italia in forza a delle partecipazioni detenute in soggetto giuridico del Liechtenstein, costituito sotto forma di “Anstalt”.

L’Anstalt è una persona giuridica prevista dalla legislazione del Liechtenstein per la quale non sono previste limitazioni alle attività da essa gestibili.

L’attività dellAnstalt può riguardare la gestione e l’investimento di patrimoni, partecipazioni societarie e altri diritti (attività generalmente non considerata attività d’impresa) ovvero un’attività d’impresa di ogni tipo o il perseguimento di obiettivi noprofit ed è riconosciuta anche in Italia, ma non è sovrapponibile ad alcuna figura giuridica interna.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’Anstalt in oggetto potesse rientrare tra le società e gli enti non residenti sottoposti allimposta sul reddito delle società e indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) e la partecipazione detenuta dall’Istante come una partecipazione in una società semplice.

Pertanto la remunerazione derivante dalle partecipazioni detenute dall’istante (persona fisica fiscalmente residente in Italia) nell’Anstalt costituiscono utili in base al combinato disposto dell’articolo 44, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera a) (redditi di capitale) del Tuir.

L’Agenzia ricorda che, per beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 165 del Tuir, è necessario che i redditi prodotti all’estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente. L’istituto non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 18 del Tuir (cfr. circolare 5 marzo 2015, n. 9/E).

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