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Redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali: nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta

18 Dicembre 2014
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Con Risoluzione n. 115/E del 16 dicembre 2014 l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore degli enti previdenziali ai sensi dell’articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Tale norma prevede che “In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento.”.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24, nei limiti, termini e condizioni previsti dalla norma, l’Agenzia delle entrate ha quindi istituito il codice tributo “6846”, denominato “Credito d’imposta a favore degli enti previdenziali, ai sensi dell’art. 4, c. 6-bis, D. L. n. 66/2014”.

 

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