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Francia: nuova tassa sulle transazioni finanziarie

3 Agosto 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Dal 1° Agosto 2012 gran parte dei titoli azionari francesi saranno soggetti alla nuova Tassa sulle Transazioni Finanziarie. Il tributo, previsto dal Progetto francese nel “Chapitre 3, Section 1, art. 11”, è al momento in fase di revisione da parte del Parlamento francese e, con effetto retroattivo, colpirà il valore delle transazioni di acquisto delle azioni ad aliquota dello 0,2%.

Le parti responsabili del versamento dell’imposta sono gli istituti finanziari che forniscono servizi di investimento, broker che abbiano eseguito operazioni per conto proprio o del cliente e detentori del conto titoli dell’investitore (quando la transazione non sia effettuata da un broker). Questi soggetti dovranno assumersi la responsabilità in termini di trasmissione della dichiarazione periodica delle operazioni effettuate sui titoli e dei versamenti mensili dell’importo dovuto.

L’imposta si applica alle operazioni inerenti azioni francesi che presentino i seguenti requisiti:

  • siano strumenti rappresentativi del capitale (“titres de capital”) e titoli assimilati;
  • quotati su un mercato regolamentato francese o estero;
  • emessi da società con più di un miliardo di euro di capitalizzazione;
  • emessi da società aventi sede in Francia almeno dal 1° gennaio 2012.

Il Ministero delle Finanze francese ha pubblicato un elenco delle società soggette alla legge, che sarà aggiornato annualmente.

L’imposta, inoltre, si applica agli acquisiti a titolo oneroso di titoli, a prescindere dal luogo di negoziazione e da quello di regolazione della transazione. Essi dovranno essere dichiarati, anche se esenti, e per questi ultimi dovrà essere fornito un codice identificativo delle ragioni di non applicazione dell’imposta.

Attualmente i criteri di calcolo non sono del tutto chiari, in quanto nessuna specificazione in tal senso è contenuta nel progetto di legge in corso di approvazione. Per le posizioni compensate, la tassa si applica soltanto sull’importo risultante complessivamente in acquisto.

Tra le principali operazioni esenti dal pagamento dell’imposta, si annoverano:

  • gli acquisti legati ad emissioni di titoli;
  • gli acquisti effettuati da una clearing house;
  • gli acquisti legati all’attività di marketing making;
  • gli acquisti legati ad un contratti di liquidità;
  • le operazioni infragruppo;
  • i prestiti titoli e pronti contro termine;
  • le acquisizioni da parte di fondi comuni di investimento per i dipendenti, fondi di investimento aperti per dipendenti e dipendenti direttamente;
  • le acquisizioni (compreso l’acquisto di azioni proprie) per piani di risparmio dei dipendenti;
  • gli acquisti di obbligazioni che possono essere scambiate o convertite in azioni.

Al fine di agevolare l’attuazione della nuova tassa, le autorità fiscali francesi hanno considerato un approccio suddiviso in due fasi. In un periodo transitorio, le operazioni relative al periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 ottobre dovranno essere dichiarate tutte insieme alla fine del periodo. Dal 1° novembre 2012 entrerà il periodo a regime, in cui le operazioni dovranno essere dichiarate su base mensile il primo giorno lavorativo dopo la fine del mese di riferimento in base al formato richiesto dalle autorità fiscali e l’imposta sarà versata (sempre su base mensile) il secondo giorno lavorativo. Le dichiarazioni tardive, ossia presentate oltre la scadenza, saranno soggette allo stesso processo, ma il pagamento dell’imposta avverrà su base giornaliera.

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