WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
www.dirittobancario.it
Flash News

Esente IVA la consulenza finanziaria abbinata alla ricezione e trasmissione degli ordini

23 Settembre 2020

Con Risposta n. 372 del 17 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’applicabilità del regime di esenzione dall’IVA previsto dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera f) della Direttiva comunitaria n. 112 del 2006 – trasfuso nell’ordinamento domestico nell’articolo 10, comma 1, n. 4) e 9) del DPR n. 633 del 1972 – alle commissioni addebitate ai clienti da un intermediario a fronte della prestazione del servizio di consulenza in materia d’investimento mobiliare erogato in abbinamento al servizio di ricezione e trasmissione degli ordini (RTO) relativi agli strumenti finanziari.

Al fine della suddetta esenzione occorre stabilire se il servizio d’investimento integrato, composto dalla combinazione del servizio di consulenza finanziaria e dal servizio di RTO, possa essere qualificato, agli effetti dell’IVA, come un’operazione unica sotto il profilo economico; ovvero, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, che si caratterizzi per il fatto che le diverse prestazioni di servizio, pur formalmente distinte, e che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, risultino tra loro dipendenti.

Secondo l’Agenzia nel caso di specie, tra i due servizi di consulenza in materia finanziaria e di “RTO” – la cui erogazione nel complesso sottende il perseguimento dell’unico obiettivo di investire il capitale in strumenti finanziari – intercorre una correlazione tale da non renderli indipendenti e, di per sé, sufficiente a stabilire che sussista un’unica prestazione di servizi complessa, ai fini IVA, escludendosi, quindi, la natura accessoria di una prestazione rispetto all’altro servizio.

Detta operazione unica sotto il profilo economico è riconducibile, ad avviso della scrivente, tra le attività di “negoziazione” di titoli esentate dall’imposta ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera f) della Direttiva CE n. 112 del 2006.


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05

Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter