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Escluso il regime a “realizzo controllato” per il conferimento del diritto di usufrutto delle partecipazioni in una NEWCO

22 Settembre 2020

Con Risposta n. 381 del 18 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di conferimento del diritto di usufrutto relativo alle partecipazioni detenute in una NEWCO.

L’articolo 11-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto il nuovo comma 2-bis nell’articolo 177 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), norma contenente disposizioni sul regime fiscale degli scambi di partecipazioni.

La novella legislativa interviene sulla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni di cui al precedente comma 2, cui fa rinvio, ovvero lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce – ovvero integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo di diritto, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile, della società le cui quote partecipative sono “scambiate”.

Tale norma non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”).

Con la presente Risposta l’Agenzia ha chiarito come la titolarità di un diritto reale di godimento quale l’usufrutto sulle partecipazioni della società conferita, ancorché munito dei corrispondenti diritti di voto, preclude la configurabilità di uno ‘scambio’ tra le partecipazioni oggetto di conferimento (la titolarità delle quali permane in capo ai nudi proprietari, non conferenti), e le partecipazioni ricevute dal conferente.

Il conferimento di meri diritti di usufrutto non è quindi idoneo ad integrare in capo al conferente l’esistenza di una partecipazione oggetto di scambio – quanto piuttosto di un diritto ai frutti ritraibili dalla partecipazione medesima – con conseguente inapplicabilità del regime a “realizzo controllato”, di cui al comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR.

Pertanto, il conferimento ad oggetto il solo diritto parziario di usufrutto sulle partecipazioni detenute da una società in favore di una NEWCO interamente partecipata dal conferente, non rientra nel campo di applicazione del comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR.


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