Iscriviti alla nostra Newsletter
www.dirittobancario.it
Flash News

Carried interest: chiarimenti Agenzia delle Entrate sui criteri di qualificazione reddituale

24 Settembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 407 del 24 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati (carried interest).

Sul punto si ricorda come il comma 1 dell’articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori, stabilisce una presunzione legale di qualificazione come reddito di capitale o diverso dei proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati.

Tale presunzione opera in presenza di determinati requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del suddetto comma 1, ovvero:

a) l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1 per cento dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;

b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma, e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione”.

L’assenza di una delle condizioni sopra richieste pone viceversa il tema della qualificazione reddituale, e richiede un’analisi volta a verificare, caso per caso, la natura del provento, al fine di stabilire se esso sia effettivamente collegato all’assunzione del rischio derivante dall’investimento, o se viceversa rappresenti un compenso per l’attività lavorativa prestata.

In particolare, l’assenza, come nel caso analizzato dall’Agenzia, del requisito di cui alla lettera a) del citato articolo 60, richiede una disamina delle clausole statutarie e dei documenti presentati volta a valutare se i proventi percepiti rappresentino una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio (reddito di capitale o diverso) o se costituiscano, invece, una sorta di performance fee o incentivo riconosciuto al management a fronte dell’attività lavorativa prestata.

Un criterio di valutazione utilizzabile al fine di individuare la natura dei proventi in argomento, è l’idoneità dell’investimento, in termini di ammontare, a garantire quell’allineamento degli interessi e dei rischi dei manager e degli altri investitori che consente di attribuire alle distribuzioni natura finanziaria.

Di cosa si parla in questo articolo
La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter