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Assegnazione di azioni proprie a titolo di dividendo: ultimi orientamenti dell’Agenzia delle Entrate

8 Febbraio 2012

Con Risoluzione N. 12/E del 07 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio indirizzo interpretativo in materia di assegnazione di azioni proprie a titolo di dividendo.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha riprese i concetti già espressi nella propria risoluzione n. 26/E del 07 marzo 2011, secondo cui l’assegnazione di azioni proprie è assimilabile, sul piano fiscale, ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale nei limiti in cui le predette riserve trovino capienza nello stesso e, per l’eccedenza, una distribuzione di dividendi.

Nel farlo, l’Agenzia ha ribadito innanzitutto che, in ipotesi di assegnazione di azioni proprie acquistate sopra la pari, la quota di riserva (azioni proprie) impiegata per “finanziare” l’aumento gratuito di capitale è pari al valore nominale del capitale che le azioni assegnate rappresentano. L’eccedenza costituisce, infatti, una mera posta di rettifica che trova la sua ragion d’essere nell’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo di bilancio ad un costo di acquisto superiore al loro valore nominale. Ne deriva che, in caso di successiva riduzione del capitale da parte della Società, tale riduzione dovrà essere imputata con precedenza alla quota parte di capitale derivante da passaggi di riserve di utili a capitale determinando, pertanto, ai sensi dell’articolo 47, comma 6, del TUIR, una distribuzione di dividendi per la quota parte di utili (o riserve di utili) in esso precedentemente incorporate.

In secondo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di eccedenza degli utili che non trova capienza nel capitale sociale (ipotesi questa che si presenta laddove in cui il capitale sociale, per effetto di operazioni poste in essere dalla società in epoca antecedente, sia già costituito in tutto o in parte da utili pregressi), al fine di determinare la quota parte di riserva di utili “cristallizzata” in via definitiva nel capitale sociale all’atto dell’assegnazione delle azioni, il confronto deve essere operato con il capitale sociale al netto della quota parte dello stesso già formato con utili o riserve di utili.


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