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ABI – Ministero della gioventù: al via i fondi per la casa, il lavoro e lo studio

6 Settembre 2011
Di cosa si parla in questo articolo
ABI

Il ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, il presidente dell’Abi, Giuseppe Mussari, e il presidente dell’Inps Antonio Mastrapasqua hanno presentato in conferenza stampa le iniziative sui fondi di garanzia per l’accesso al credito per gli studenti universitari, per l’accesso al mutuo per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie di precari e per il bonus dedicato a stabilizzare i giovani genitori precari.

I fondi sono stati promossi e finanziati dal Ministero della Gioventù nell’ambito del pacchetto di iniziative denominato "Diritto al Futuro".

Accesso al mutuo per le giovani coppie con contratti atipici

Il fondo consente alle giovani coppie con un reddito sufficiente seppur di natura precaria, di ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa, anche se prive delle garanzie abitualmente richieste.

In particolare, l’accordo tra Abi e Dipartimento della Gioventù prevede che lo stato garantisca il 50% della quota capitale del mutuo concesso. Le banche non potranno richiedere garanzie ulteriori oltre l’ipoteca sull’immobile.

Il Fondo ha una dotazione patrimoniale di 50 milioni di euro.

L’iniziativa è rivolta a:

– giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono genitoriali con figli minori;

– di età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da tutti i richiedenti);

– con reddito ISEE complessivo non superiore a 35 mila euro; non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

– non proprietari di altri immobili ad uso abitativo.

L’immobile dovrà:

– essere adibito ad abitazione principale;

– non rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superior e a 90 metri quadrati;

– non avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Minist ero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.

I mutui ammessi alla garanzia del fondo dovranno essere:

– mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale;

– di ammontare non superiore a 200.000 euro;

Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall’accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l’ABI.

Bonus per i giovani genitori precari

Il fondo riconosce ai giovani genitori disoccupati o precari una dote trasferibile ai datori di lavoro che li assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

La dote trasferibile è pari ad euro 5.000,00 per ogni assunzione fino al limite di cinque assunzioni per ogni singolo datore di lavoro.

Il Fondo ha una dotazione patrimoniale di 51 milioni di euro.

L’iniziativa è rivolta a:

1) Giovani:

Soggetti di età inferiore a 35 anni; genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori; occupati con rapporto di lavoro subordinato (non a tempo indeterminato) o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Ovvero disoccupati iscritti a un centro pubblico per l’impiego in seguito alla cessazione di un rapporto di lavoro precario.

2) Datori di lavoro:

Non possono usufruire della dote messa a disposizione del fondo nelle seguenti ipotesi:

– se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale;

– se, nei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

– se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

– nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa o da impresa collegata, o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Il datore di lavoro può comunque ricevere tale agevolazione anche nell’ipotesi in cui abbia già beneficiato di altri contributi e sgravi eventualmente previsti dalla normativa vigente.

Per il riconoscimento della dote è necessario iscriversi alla "Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori", creata appositamente dall’ INPS.

Ci si iscrive collegandosi direttamente alla sezione dei servizi al cittadino del sito dell’INPS www.inps.it; l’iscrizione sarà possibile dopo la pubblicazione di specifico avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; fin da ora è comunque possibile richiedere all’INPS il Codice di identificazione personale (PIN), accedendo al sito dell’INPS ovvero contattando il numero verde 803.164; il PIN consente di fruire dei principali servizi telematici dell’Istituto, compresa  l’iscrizione a questa nuova Banca dati.

Per ottenere il trasferimento della dote in loro favore, i datori di lavoro che assumano i giovani iscritti nella Banca dati compileranno apposita istanza on-line, mediante il modulo disponibile presso il Cassetto previdenziale delle Aziende del sito www.inps.it.

Accesso al credito per gli studenti universitari

Il fondo consente ai giovani meritevoli ma privi dei mezzi finanziari sufficienti di intraprendere un percorso di studi o completare la propria formazione grazie a un prestito garantito dallo Stato.

Il Fondo ha una dotazione patrimoniale di 19 milioni di euro.

L’iniziativa è rivolta a:

Soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni che, alternativamente, devono:

a) risultare iscritti ai seguenti corsi:

– corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;

– corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;

– master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;

– corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;

– dottorato di ricerca all’estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;

b) risultare iscritti ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un Ente Certificatore;

Per quanto attiene i finanziamenti ammessi alla garanzia del fondo:

– i finanziamenti si riferiscono ai corsi e ai master precedentemente indicati;

– le rate del finanziamento successive alla prima vengono erogate previa presentazione al finanziatore dell’attestazione dell’iscrizione all’annualità successiva del corso di studi e del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi;

– i finanziamenti sono cumulabili tra loro fino a un ammontare massimo di 25.000 euro ed erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 5.000 euro);

– la restituzione dei finanziamenti è da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni;

– il piano di ammortamento del finanziamento non può comunque iniziare prima del trentesimo mese successivo all’erogazione dell’ultima rata del finanziamento.

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