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Regolamento benchmark: il Governo approva il decreto di adeguamento

8 Febbraio 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 7 febbraio 2019 ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (Regolamento benchmark) e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Come si legge nel comunicato stampa del Governo, lo scopo del Regolamento è quello di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori, assicurando un’armonizzazione massima delle disposizioni che pongono obblighi a carico dei soggetti coinvolti nel calcolo degli indici, nella fornitura dei dati da inserire nel relativo calcolo e nel successivo utilizzo degli indici di riferimento.

In particolare, il legislatore ha previsto una serie di obblighi a carico degli amministratori (coloro che, tra l’altro, controllano la fornitura di un indice di riferimento) da graduare in funzione del principio di proporzionalità in materia di: governance e controlli interni; utilizzo di dati e di metodologie per la determinazione degli indici di riferimento che devono essere conformi a certi requisiti; sistemi interni di segnalazione delle violazioni; elaborazione dei codici di condotta per specificare requisiti e responsabilità dei soggetti chiamati a fornire i dati da utilizzare nel calcolo degli indici di riferimento e, infine, trasparenza delle metodologie usate per la determinazione degli indici. Vengono, inoltre, previsti requisiti più stringenti per gli indici di riferimento “critici”. Si prevede la costituzione di un collegio di supervisione che avrà tra i suoi compiti principali quello di fornire la propria opinione all’autorità nazionale competente sull’amministrazione del benchmark critico con riguardo all’adozione di misure volte ad imporre la contribuzione obbligatoria all’indice al fine di mantenerne la rappresentatività.

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