WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Flash News

ISDA e FOA pubblicano il ‘Reporting Delegation Agreement’ per la delega dell’attività di reporting sui derivati alle TRs

15 Gennaio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Il 13 gennaio 2014 ISDA e FOA hanno pubblicato la prima versione di uno standard “Reporting Delegation Agreement”.

Si tratta di uno schema contrattuale predisposto dalle due associazioni tramite cui un soggetto operante in derivati (‘Client’) potrà delegare ad un terzo – in ipotesi anche alla propria controparte in derivati -(definito come ‘Reporting Delegate’) l’adempimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni rilevanti circa le proprie operazioni in derivati a una Trade Repository (o all’ESMA) ai sensi dell’art. 9 dell’EMIR. Si ricorda che l’avvio degli obblighi di reporting delle informazioni e’ previsto per il prossimo 12 febbraio 2014.

Lo schema contrattuale che é stato diffuso, retto dalla legge inglese, é modulato sulla base di alcune previsioni generali contenenti il vero e proprio mandato allo svolgimento delle funzioni delegate dal Client al Reporting Delegate, e da una ‘Election Schedule’ contenente le specifiche previsioni che le parti (delegante e delegato) potranno decidere di compilare a seconda della varietà delle informazioni e della complessita’ delle operazioni di trasmissione dei dati che si deciderà di delegare.

Oltre a ciò, si prevede anche un apposito documento allegato detto ‘Static Data’ nel quale le parti potranno decidere di inserire i campi delle informazioni la cui trasmissione alla Trade Repository si intende delegare tramite il Reporting Delegation Agreement e che si prevede di non modificare frequentemente nel corso del rapporto e della propria futura operatività in derivati.

Inoltre, ai sensi del contratto in questione si prevede che il Reporting Delegate possa a sua volta individuare un terzo soggetto (Third Party Service Provider) per l’adempimento di uno o più delle attività oggetto di delegata al Reporting Delegate grazie al Reporting Delegation Agreement.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 27 marzo
I servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della Direttiva (UE) 2023/2673
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 13/03