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EMIR: indicazioni Consob sul rispetto degli obblighi da parte di controparti non finanziarie

8 Febbraio 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Con Comunicazione n. 0009517 del 3 febbraio 2016 la Consob ha richiamato le controparti non finanziarie ad una puntuale osservanza degli obblighi a loro carico in materia di contratti derivati introdotti dal Regolamento UE n. 648/2012 (c.d. EMIR), fornendo indicazioni utili da osservare in sede di implementazione.

Sul punto si ricorda come la vigilanza sul rispetto degli obblighi EMIR da parte delle controparti non finanziarie, che non siano già vigilate da Banca d’Italia, Ivass o Covip, spetta alla Consob, ai sensi dell’articolo 4-quater, comma 3, del Testo unico della finanza – Tuf.

Gli esiti delle attività di vigilanza finora svolta dalla Commissione hanno evidenziato come una quota rilevante di operatori non abbia ancora completato il richiesto processo di adeguamento ad EMIR.

Con la presente Comunicazione, la Consob, ferme restando le scelte ritenute più adeguate da ciascuna società in relazione alla rispettiva dimensione e situazione aziendale, ha elencato i seguenti presidi ritenuti funzionali ad un puntuale rispetto della normativa:

  1. l’individuazione di una unità organizzativa (tra quelle esistenti o di nuova creazione) che sia preposta a controllare il rispetto della normativa EMIR;
  2. l’adozione di procedure che formalizzino le attività funzionali al rispetto degli adempimenti EMIR;
  3. l’adozione di presidi di controllo sulla qualità dei dati segnalati alle trade repository, sia direttamente che tramite soggetto delegato.

Al fine di agevolare la verifica della conformità alle norme, la Commissione raccomanda l’adozione delle procedure e dei presidi di cui ai punti b) e c) entro 90 giorni dalla pubblicazione della Comunicazione. La Commissione raccomanda inoltre il coinvolgimento attivo dell’organo amministrativo nei processi di gestione, monitoraggio e controllo dei rischi derivanti dall’operatività in derivati, oltre ad una maggiore attenzione dell’organo di controllo (ove previsto) sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società al rispetto delle regole EMIR.

La Consob ha anche reso esplicita la propria intenzione di rafforzare la vigilanza sui soggetti che operano sui mercati dei derivati, segnalando che – per l’anno 2016 – le attività di vigilanza Emir saranno concentrate prioritariamente su due ambiti:

  1. qualità dei dati segnalati alle trade repository. Saranno monitorate le segnalazioni effettuate e saranno sottoposte a review le controparti (a) con maggior numero di report rifiutati (rejected) dalle trade repository e (b) con maggior numero di trade non riconciliati. Sarà verificata l’adeguatezza dei presidi adottati per controllare la qualità dei dati segnalati;
  2. monitoraggio delle operazioni in derivati concluse per finalità di copertura. Saranno acquisite le policy adottate dagli operatori per il monitoraggio della soglia di compensazione, oltre ai parametri adottati per misurare la capacità del contratto derivato Otc di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di tesoreria. Nei casi selezionati sarà verificata la conformità delle policy al quadro normativo di riferimento e alle indicazioni fornite dall’Esma nelle Q&A sul regolamento Emir (Questions and Answers Implementation of the Regulation (Eu) n. 648/2012 on Otc derivatives, central counterparties and trade repositories).

La Consob ha infine richiesto a tutti i soggetti vigilati che effettuino operazioni in derivati di comunicare alla stessa Commissione, entro 30 giorni dalla pubblicazione della Comunicazione, il nominativo e il recapito email e telefonico del dirigente responsabile della unità organizzativa di cui al punto a).

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