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Brexit: continuità dei contratti in derivati OTC e operatività delle sedi di negoziazione in caso di mancato accordo

15 Marzo 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicazione n. 4 del 14 marzo 2019, Consob ha reso noto che in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di accordo e in assenza di un regime transitorio nazionale, le sedi di negoziazione italiane che intendono estendere l’operatività in un Paese extra-UE devono acquisire dalla Consob il necessario nulla-osta ai sensi dell’art. 26 e dell’art. 70, comma 2, del D.Lgs. 58/98 (TUF).

Analogamente, le sedi di negoziazione extra-UE che intendono estendere l’operatività in Italia devono acquisire il necessario riconoscimento ai sensi dell’art. 70, comma 1, TUF.

Per quanto concerne i contratti derivati OTC non compensati da una controparte centrale, Consob ha ricordato che in data 13 marzo sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea due regolamenti delegati della Commissione europea: il Regolamento delegato (UE) 2019/396 e il Regolamento delegato (UE) 2019/397.

In base a tali regolamenti, i contratti derivati OTC in essere con controparti del Regno Unito potranno essere trasferiti ad una controparte dell’Unione (mantenendo le attuali esenzioni dagli obblighi di compensazione e dai requisiti di margine previsti dal Regolamento EMIR), a condizione che i trasferimenti si perfezionino entro i dodici mesi successivi alla data della Brexit.

Nel corso dei dodici mesi accordati dai citati regolamenti delegati per l’eventuale trasferimento, la Consob vigilerà secondo un approccio proporzionato sull’amministrazione (cosiddetto servicing) dei contratti derivati OTC conclusi con controparti del Regno Unito, anche al fine di agevolarne la continuità.

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