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Procedure di sovraindebitamento: le novità del Decreto Ristori

28 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con la conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), avvenuta con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020 della legge 18 dicembre 2020 n. 176 (cfr. contenuti correlati), sono state tra l’altro introdotte importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento, applicabili anche alle procedure pendenti al 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore della conversione.

In particolare, evidenzia il Ministero del Lavoro in un odierno comunicato stampa di seguito ripreso, l’art. 4 ter del Decreto Ristori, al fine di semplificare delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, ha previsto:

– l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi della società anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili;

– l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. familiari e, cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi ovvero se il sovraindebitamento ha un’origine comune;

– l’inclusione nella definizione di “consumatore” anche del socio di una società di persone, nonché la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;

– la previsione della allegazione alla proposta di piano del consumatore – e alla domanda di accordo di composizione della crisi – di una relazione dell’organismo di composizione della crisi che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura;

– quando l’accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

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