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Attualità

L’esdebitazione nella delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza

20 Novembre 2017

Federico Macchi, LL.M., M.A., Associate Lawyer presso Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’approvazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155, pubblicata in G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, il Parlamento ha attribuito al Governo la delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. La riforma andrà a toccare numerosi istituti tipici della procedura fallimentare, in una prospettiva volta sempre più alla valorizzazione del tentativo di risanare l’impresa e dell’incentivazione degli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi. E’ emblematica l’eliminazione dalla legge del concetto di “fallito”, che non è un semplice cambiamento linguistico, ma enfatizza la possibilità per la persona che ha avuto una sconfitta imprenditoriale di poter tornare in attività.

Tra gli istituiti oggetto di riforma vi è anche l’esdebitazione, oggi disciplinato dagli artt. 142 e ss. della Legge Fallimentare [1].

L’istituto, introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, prevede la possibilità per il soggetto fallito di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

La portata dell’istituto si comprende considerando il principio generale di cui all’art. 120, 3° comma L. Fall., il quale prevede che “i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti”. Più in generale, l’esdebitazione rappresenta una deroga al principio della responsabilità patrimoniale sancito dall’art. 2740 c.c. [2].

La ratio dell’istituto sta nel recupero dell’attività economica del fallito per favorirne un nuovo inizio, una volta azzerate le posizioni debitorie.

L’esdebitazione è un beneficio che può essere concesso soltanto a persone fisiche, in presenza di una serie di condizioni soggettive. È necessario infatti che il fallito soddisfi i requisiti di meritevolezza di cui all’art. 142, 1° c. L. Fall. In particolare, egli deve aver cooperato con gli organi della procedura, non avere ritardato lo svolgimento della procedura, non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti, non avere aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e non essere stato condannato per bancarotta fraudolenta o altri delitti.

L’esdebitazione ha ad oggetto i debiti dei creditori concorsuali che non sono stati integralmente soddisfatti e gli altri debiti anteriori all’apertura della procedura per i quali non è stata presentata domanda di insinuazione allo stato passivo. Per questi ultimi, però, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la frazione di credito che è stata soddisfatto in riferimento ai creditori concorsuali di pari grado. Sono esclusi dagli effetti dell’esdebitazione, in quanto esulano dalla finalità premiale della norma, le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresae le obbligazioni da fatto illecito (art. 142, 3° c. L Fall.).

L’esdebitazione può essere concessa dal giudice con il decreto di chiusura del fallimento. Qualora ciò non avvenga, il debitore può presentare istanza entro l’anno successivo (art. 143 L. Fall.).

L’art. 8 della Legge delega, dedicato all’esdebitazione, detta una serie di principi ai quali il Governo si dovrà attenere nell’emanazione del decreto attuativo.

Una prima novità è rappresentata dalla possibilità per il debitore di presentare la richiesta di esdebitazione “subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura”.

Permangono nella legge delega i requisiti di meritevolezza, in quanto l’esdebitazione potrà essere concessa “al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché [il debitore] abbia collaborato con gli organi della procedura”. Resterà da vedere se tali requisiti, nel decreto attuativo, saranno sostanzialmente analoghi o diversi rispetto a quelli già previsti dalla disposizione di cui all’attuale art. 142 L. Fall.

Il Governo sarà inoltre tenuto ad introdurre delle nuove “forme di esdebitazione di diritto”, che opereranno nel contesto di “insolvenze minori”. In tali casi, la tutela dei creditori insoddisfatti opererà ex post, tramite “la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale”.

Inoltre, la delega prevede di estendere alle società “l’ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti”. In questo caso i presupposti di meritevolezza saranno valutati in base al comportamento degli amministratori e, nel caso di società di persone, dei soci.

Pare che questa possa rappresentare la novità più dirompente nella riforma dell’istituto, dato che si amplierebbe significativamente la platea dei soggetti che potranno accedere al beneficio.

Comunque, pare che resti da chiarire il rapporto con la disposizione di cui all’art. 118, 2° c. L. Fall, che prevede la cancellazione della società dal registro delle imprese in caso di chiusura del fallimento per insufficienza della massa, e cioè qualora vi siano ancora crediti concorsuali non soddisfatti [3].

Infine, l’art. 9 della legge delega, in materia di procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, attribuisce delega al Governo di prevedere la possibilità per il “debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità”.

In attesa dei decreti di attuazione, sembra che, in base al testo della delega, i caratteri essenziali dell’esdebitazione non siano destinati a cambiare. Le novità sembrano piuttosto intese ad ampliare l’ambito di applicazione dell’istituto, in linea con l’idea di fondo della riforma di incentivare il debitore a rimettersi in gioco.



[1] Per una descrizione alla disciplina vigente cfr., ex multis O. Cagnasso, L. Panzani, Crisi d’impresa e procedure concorsuali, Utet, Torino, tomo I, 2016,1025.

[2] Cfr. Fredeani, L’esdebitazione del fallito: quale tutela per i creditori?, Diritto fallimentare, 2014, I, 379.

[3] Cfr. E. Norelli, L’esdebitazione del fallito, in Esecuzione forzata, 2006, 4.

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