WEBINAR / 23 Maggio
Trust e istituti affini: nuova guida GAFI su titolare effettivo e trasparenza
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05

WEBINAR / 23 Maggio
Trust e istituti affini: nuova guida GAFI su titolare effettivo e trasparenza
www.dirittobancario.it
Attualità

L’agevolazione dell’accesso al credito nella riforma fallimentare: riordino dei privilegi e istituzione di garanzie non possessorie

29 Novembre 2017

Fabrizio Bonato, Trainee lawyer – Corporate Restructuring presso BonelliErede

Di cosa si parla in questo articolo

In data 11 ottobre 2017 è stato approvato, in via definitiva, il Disegno di Legge Delega S-2681 per la riforma, tra le altre, della disciplina in materia di crisi di impresa e di insolvenza, il riordino del sistema dei privilegi e l’istituzione di garanzie senza spossessamento, i cui decreti delegati sono attualmente allo studio da parte della seconda Commissione Rordorf e dovrebbero – auspicabilmente – vedere la luce nei primi mesi del 2018.

Come anticipato, uno dei punti focali della legge delega si rinviene nella necessità di riordinare i privilegi presenti nell’ordinamento e di istituire nuove forme di garanzia che possano agevolare la concessione del credito da parte degli istituti finanziatori.

Con riferimento al riordino del sistema dei privilegi, la legge delega è, per la verità, laconica.

Il legislatore si limita infatti a prevedere che il Governo debba procedere “al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi”, nell’ottica di una maggiore snellezza normativa e con la finalità di eliminare le ipotesi di privilegio ormai non più attuali; coerentemente, il legislatore delegato dovrà inoltre recepire tali obliterazioni e modificare di conseguenza l’ordine delle cause legittime di prelazione.

La legge delega contiene, di contro, previsioni ben più dettagliate in relazione all’istituzione di una fattispecie di garanzia non possessoria.

La previsione di un tale istituto, peraltro, non risulta completamente sconosciuta all’ordinamento italiano. Già con la L. 30 giugno 2016, n. 119 (che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 3 maggio, n. 59) il legislatore aveva introdotto, sulla base del modello del floating charge diffuso nel diritto anglosassone, l’istituto del pegno mobiliare non possessorio. Tale fattispecie non ha trovato, tuttavia, la (probabilmente meritata) fortuna, in quanto ad oggi non risulta essere stata emanata la relativa normativa di attuazione, e in particolare il decreto istitutivo del registro informatizzato, da tenersi presso l’Agenzia delle Entrate, in cui dovrebbero essere iscritti i pegni non possessori ai fini dell’opponibilità della garanzia ai terzi: quella che poteva essere una felice innovazione è rimasta, pertanto, lettera morta.

La legge delega riprende, dunque, i principali punti della L. 119/2016 e, nello specifico, prevede che i decreti delegati debbano “regolamentare una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento”, che potrà insistere su un ampio novero di beni, e in particolare beni “materiali o immateriali, ance futuri, determinati o determinabili”, nonché indicare un ammontare massimo garantito fino alla cui corrispondenza la garanzia non possessoria regolarmente costituita possa essere utilizzata “anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati”.

Da un punto di vista formale, i decreti delegati dovranno inoltre prevedere la necessità della forma scritta e regolare le modalità di costituzione, che potrà essere posta in essere “anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato”, nonché i rapporti con gli altri creditori privilegiati.

Come anticipato, la garanzia mobiliare non possessoria avrà carattere di rotatività, e il costituente avrà pertanto, ad alcune condizioni, la facoltà di utilizzare i beni oggetto di garanzia anche nell’ambito del normale esercizio della propria attività economica. Coerentemente, la garanzia risulterà in tal caso estesa “dai beni originari a quelli che risulteranno all’esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa”.

Sul versante delle modalità di realizzo della garanzia, la legge delega ha previsto la possibilità, per il creditore, di “escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio”, fermo restando l’obbligo del creditore di restituire al debitore (ovvero ad altri creditori) l’eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione del bene costituito in garanzia e l’importo del credito garantito.

Tuttavia, come è naturale data la potenziale portata dell’innovazione normativa, il legislatore della delega ha previsto che siano introdotti alcuni presidi relativi a tale modalità di realizzo della garanzia e, in particolare, i decreti delegati dovranno prevedere che l’escussione “stragiudiziale” della garanzia:

  1. possa essere posta in essere solo a condizione che il valore dei beni risulti determinato in maniera oggettiva;
  2. risulti conoscibile ai terzi mediante adeguate forme di pubblicità;
  3. sia soggetta a un controllo giurisdizionale.

Da ultimo, il legislatore delegato dovrà provvedere a regolare i rapporti tra l’escussione “stragiudiziale” e le procedure esecutive forzate e concorsuali, nonché ad adottare misure “protettive” per i terzi che abbiano contrattato con il debitore (ovvero abbiano acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del pegno) e per la particolare ipotesi del debitore-consumatore.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Trust e istituti affini: nuova guida GAFI su titolare effettivo e trasparenza
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05
Iscriviti alla nostra Newsletter